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Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha predisposto un’apposita pagina web contenente la modulistica necessaria per denunciare all’ICQRF le pratiche commerciali ritenute sleali nel settore agroalimentare, conformemente al Decreto Legislativo 198/2021 entrato in vigore lo scorso 15 dicembre.

Chi può presentare la denuncia

Le denunce possono essere presentate all’ICQRF dai soggetti stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal luogo di stabilimento del soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata. Le organizzazioni di produttori, le altre organizzazioni di fornitori, le associazioni di tali organizzazioni nonché le associazioni di parte acquirente possono presentare denunce su richiesta di uno o più dei loro membri o, se del caso, su richiesta di uno o più dei soci delle rispettive organizzazioni ricomprese al loro interno, qualora tali membri si ritengano vittime di una pratica commerciale vietata ai sensi del Decreto. Le organizzazioni diverse da quelle elencate possono presentare denunce purché vi abbiano un interesse qualificato, a condizione che dette organizzazioni siano soggetti indipendenti senza scopo di lucro.

Come presentare la denuncia

Al fine di denunciare le pratiche sleali all’ICQRF, occorre scaricare il “modulo di denuncia” e il “modulo di sintesi”, compilare in ogni campo in modo chiaro e leggibile e successivamente inviare il modulo di denuncia, debitamente sottoscritto e provvisto di tutti gli allegati richiesti (compreso il modulo di sintesi), all’indirizzo di posta elettronica pratichesleali@politicheagricole.it.

 Informazioni richieste

Il modulo di denuncia richiede la descrizione chiara della pratica oggetto di segnalazione, con la relativa indicazione del luogo (ove individuabile) e della data oppure dell’arco temporale in cui si sono verificati gli avvenimenti descritti. Occorre inoltre allegare il modulo di sintesi, la documentazione comprovante la pratica commerciale sleale (questa potrebbe risultare da elementi quali un contratto di cessione, da fatture ovvero da corrispondenza intercorsa tra le parti), ed una copia di un documento di identità.

 

Il modulo di sintesi prevede l’indicazione dei dati del segnalante, dell’operatore economico che subisce la condotta denunciata e dell’operatore che l’ha posta in essere, e richiede al segnalante di specificare la pratica commerciale sleale che intenda denunciare, evidenziando la corrispondente casella nell’elenco predisposto, che riflette il contenuto dell’articolo 4, commi 1 e 4, e dell’articolo 5, comma 1. Infine, se rilevante, possono essere compilati i campi relativi agli elementi del contratto di cessione e ai prodotti oggetto di cessione.

Riservatezza

Qualora il denunciante lo richieda, l’ICQRF adotta le misure necessarie per tutelare adeguatamente l’identità del denunciante. Nel modulo di sintesi è infatti possibile richiedere di mantenere riservata la propria identità ed indicare eventuali esigenze di riservatezza relative alle informazioni fornite nella denuncia.

Più pratiche commerciali sleali

Nell’eventualità in cui si volessero denunciare una pluralità di pratiche commerciali sleali, anche se poste in essere da uno stesso operatore, il Ministero richiede la presentazione di più moduli separati, ciascuno dedicato ad una singola circostanza, così da preservare la chiarezza della descrizione delle fattispecie denunciate.

Eventuale richiesta di integrazioni

Le informazioni indicate nei moduli costituiscono elementi essenziali per denunciare debitamente una pratica sleale e richiedere l’intervento dell’ICQRF. È comunque prevista la facoltà dell’ICQRF di richiedere ulteriori elementi e l’esibizione di documenti che ritenga utili ai fini della valutazione delle richieste ricevute.

Tempistiche

Entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, l’ICQRF informa il denunciante di come intende dare seguito alla denuncia. Se ritiene che non vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, il denunciante è informato dei motivi della decisione entro centottanta giorni dal ricevimento della denuncia. Diversamente, qualora ritenga che vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, l’ICQRF avvia e conclude un’indagine a carico del soggetto denunciato entro centottanta giorni dal ricevimento della denuncia, procedendo ad effettuare la contestazione della violazione ai sensi di legge.

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