La Corte di Giustizia si è pronunciata in materia di inbox advertising affermando che la visualizzazione nella casella email in arrivo di messaggi pubblicitari in una forma simile a quella di un vero e proprio messaggio di posta elettronica costituisce un uso della posta elettronica a fini di commercializzazione diretta ai sensi della Direttiva ePrivacy.
Con sentenza nella causa C-102/20 StWL Städtische Werke Lauf a.d Pegnitz del 25 novembre 2021, la Corte di Giustizia dell’UE si è pronunciata in materia di inbox advertising affermando che la visualizzazione nella casella di posta elettronica in arrivo di messaggi pubblicitari in una forma simile a quella di un vero e proprio messaggio di email costituisce un uso della posta elettronica a fini di commercializzazione diretta ai sensi della Direttiva ePrivacy 2002/58/CE.
In particolare, secondo la Corte di Giustizia europea, tali messaggi di inbox advertising presentano un rischio di confusione che può indurre l’utente che clicchi sulla stringa corrispondente al messaggio pubblicitario ad essere reindirizzato, senza che presti il proprio consenso, ad un sito Internet contenente la relativa pubblicità.
Il caso in esame ha riguardato due fornitori di energia elettrica concorrenti. Nello specifico, uno dei due fornitori ha richiesto ad un’agenzia di pubblicità di diffondere annunci pubblicitari consistenti nella visualizzazione di banner nelle caselle di email degli utenti tramite un servizio di posta elettronica gratuito.
Detti messaggi comparivano non appena gli utenti del servizio aprivano le loro caselle di posta in arrivo e tanto gli utenti interessati quanto i messaggi visualizzati erano scelti in modo aleatorio (c.d. “inbox advertising“). Tali messaggi si distinguevano visivamente dall’elenco degli altri messaggi di posta elettronica solo per il fatto che (i) la data era sostituita dalla dicitura “Annuncio”, (ii) non era menzionato alcun mittente e (iii) il testo appariva su fondo grigio. Inoltre, la rubrica “Oggetto” conteneva un testo destinato alla promozione di prezzi vantaggiosi per i servizi di elettricità e gas.
Alla luce di quanto sopra, il fornitore concorrente ha ritenuto che tale pratica pubblicitaria, consistente nell’utilizzo della posta elettronica senza il previo consenso espresso del destinatario, fosse contraria alle norme in materia di concorrenza sleale. Lo stesso ha pertanto proceduto a proporre un’azione inibitoria nei confronti del primo fornitore. Il Tribunale del Land (Nuremberg-Fürth, Germania), quale giudice adito, ha accolto la domanda, ingiungendo al primo fornitore di cessare la diffusione, a consumatori finali, di una siffatta pubblicità in quanto “molestia inaccettabile” e “ingannevole”.
A seguito dell’appello interposto dal primo fornitore ingiunto dinanzi al Tribunale superiore del Land, tale giudice ha ritenuto tuttavia che l’attività pubblicitaria in discussione non costituisse, alla luce del diritto della concorrenza, una pratica commerciale illecita. Il fornitore concorrente ha pertanto provveduto a fare un ricorso per “Revision” e, ritenendo che l’accoglimento di tale ricorso dipendesse dall’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte federale di giustizia tedesca ha sottoposto alla CGUE alcune questioni pregiudiziali.
Nello specifico, è stato chiesto alla Corte di Giustizia europea di pronunciarsi sul se e, eventualmente, a quali condizioni possa essere ritenuta compatibile con le pertinenti disposizioni delle Direttive 2002/58/CE e 2005/29/CE una pratica in forza della quale dei messaggi pubblicitari compaiono nella casella di posta in arrivo dell’utente di un servizio di posta elettronica fornitogli a titolo gratuito e finanziato attraverso la pubblicità pagata dagli inserzionisti.
In primo luogo, la Corte di Giustizia europea ha dichiarato che un siffatto modo di procedere costituisce un uso della posta elettronica idoneo a compromettere l’obiettivo di tutela degli utenti da interferenze nella loro vita privata mediante comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta (protezione accordata dalla Direttiva ePrivacy). Inoltre, secondo la Corte, la natura promozionale dei messaggi, nonché il fatto che giungano sotto forma di messaggi di posta elettronica, consente di qualificarli come “comunicazioni riguardanti la commercializzazione diretta”, non rilevando il fatto che il destinatario di detti messaggi venga scelto in modo aleatorio.
In secondo luogo, la Corte di Giustizia europea ha precisato che l’uso di posta elettronica a fini di commercializzazione diretta è consentito a condizione che il destinatario abbia preliminarmente prestato il proprio consenso, il quale deve tradursi in una manifestazione di volontà libera, specifica e informata, anche nel caso in cui l’utente opti per un servizio gratuito.
In terzo luogo, sebbene la CGUE abbia rilevato che – contrariamente ai banner pubblicitari o alle finestre contestuali che compaiono a margine dell’elenco dei messaggi privati o separatamente dai medesimi – la comparsa dei messaggi pubblicitari in oggetto nell’elenco dei messaggi di posta elettronica privati dell’utente ostacoli l’accesso a detti messaggi in modo analogo a quello utilizzato per i messaggi di posta elettronica indesiderati (c.d. “spam”), la Corte ha nondimeno posto in evidenza che ove le comunicazioni rientrino nell’ambito di applicazione dell’Articolo 13, par. 1, della Direttiva ePrivacy (“Comunicazioni indesiderate”) – secondo cui l’uso della posta elettronica a fini di commercializzazione diretta è consentito soltanto nei confronti degli utenti che abbiano espresso preliminarmente il loro consenso – non è necessario verificare se l’onere che ne deriva per il destinatario vada al di là di una molestia che gli sarebbe causata.
Pertanto, secondo la Corte, tale visualizzazione di messaggi pubblicitari impone, in ogni caso, un onere effettivo all’utente interessato, tuttavia la stessa ritiene che il rispetto del requisito per cui l’onere imposto all’utente vada al di là di una molestia che gli sarebbe causata non sia imposto dalla Direttiva stessa.
Da ultimo, la CGUE ha affermato che una pratica consistente nella visualizzazione di messaggi pubblicitari nella casella di posta in arrivo dell’utente di un servizio di posta elettronica in una forma simile a quella di un vero e proprio messaggio di posta elettronica rientra nella nozione di “ripetute e sgradite sollecitazioni commerciali” di cui alla Direttiva ePrivacy 2005/29/CE se, da un lato, la visualizzazione di tali messaggi pubblicitari è avvenuta con frequenza e regolarità sufficienti per poter essere qualificata come sollecitazione commerciale “ripetuta” e se, dall’altro, può essere qualificata come sollecitazione commerciale “sgradita” in mancanza di un consenso fornito preliminarmente dall’utente.
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