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Il TAR Lazio ha definito i limiti in cui comunicazioni relative al gambling non rientrano nel divieto di pubblicità dei giochi con vincita in denaro e quindi sono consentite.

Con nota acquisita al prot. n. 0214149 del 19 maggio 2020, l’AGCOM aveva sanzionato un quotidiano on line per la pubblicazione di un articolo contenente un testo presuntivamente informativo, redatto similmente ad un normale articolo di taglio giornalistico, volto, però, a promuovere il gioco con vincita in denaro e gambling tramite un apposito collegamento ipertestuale al sito web WISECASINO.NET. La società era stata quindi sanzionata per la violazione dell’art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 9 agosto 2018 (comunemente conosciuto come Decreto Dignità), che vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo.

Avverso la sanzione comminata da AGCOM di € 50.000 ha fatto ricorso la testata online (N. 10814/2021). Nel medesimo ricorso è intervenuta ad adiuvandum l’Associazione Nazionale Stampa Online per contestare il provvedimento di AGCOM. Ad avviso della società ricorrente:

  1. non sussiste una connessione diretta tra il link ipertestuale e il contenuto pubblicitario, in quanto i contenuti dell’articolo pubblicato e quelli della pagina del sito “Wisecasino.net”, cui il collegamento ipertestuale presente nella pagina del quotidiano rimandava, non erano rivolti in favore di una specifica piattaforma di casinò on line, avendo piuttosto “una finalità informativa circa le piattaforme digitali reperibili in rete” ;
  2. il divieto di cui al predetto art. 9 contrasterebbe con la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi;
  3. la disposizione normativa di cui all’art. 9 citato sarebbe in contrasto con la libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost., col principio di legittimo affidamento e quello di proporzionalità di cui all’art. 3 Cost.

Per soffermarsi velocemente sugli ultimi due motivi di gravame, il TAR Lazio ha rilevato come non viene in rilievo alcuna misura contraria alle norme in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, poichè come riconosciuto dalla stessa difesa ricorrente, tali materie possono essere limitate qualora vi sia la necessità di proteggere norme imperative di interesse generale. Ed è ciò che avvenuto in Italia con la normativa sulla pubblicità dei giochi con vincita in denaro che il legislatore italiano ha voluto adottare, derogando alla normativa comunitaria “per ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, espressamente previste dall’art. 52 TFUE applicabile anche in materia di libertà di servizi in virtù dell’art. 62 TFUE, ovvero per motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dei consumatori nonché la prevenzione dell’incitamento dei cittadini alle spese eccessive legate al gioco”.

Ciò che risulta particolarmente interessante è però l’analisi della ratio del divieto effettuata dal TAR Lazio in relazione al primo motivo di gravame, seppur respinto. In primo luogo, il TAR Lazio afferma che, il caso di specie (i.e. la pubblicazione di un articolo dedicato alla scelta dei casinò online e la presenza di un link ipertestuale ad un sito di gioco a distanza che non detiene una concessione italiana) andrebbe ricondotto alle seguenti ipotesi di esclusione previste dalle Linee Guida AGCOM sul divieto di pubblicità del gioco:

  • comunicazioni aventi un’esclusiva finalità descrittiva, informativa e identificativa dell’offerta di gioco legale, funzionale a consentire una scelta di gioco consapevole (art. 5 co. 5 Linee Guida Agcom), ovvero
  • i servizi informativi di comparazione di quote o offerte commerciali dei diversi competitor (art. 5 co. 6 Linee Guida Agcom).

Quindi questi casi non rientrerebbero nel divieto di pubblicità del gambling e rappresenterebbero dei limiti allo stesso. Secondo il TAR, per determinare la natura informativa o meno della comunicazione, risultano di fondamentale importanza le modalità di confezionamento del messaggio (es. linguaggio utilizzato, elementi grafici e acustici, contesto di diffusione). Nel caso di specie, invece, ha rilevato il TAR come tali elementi di continenza non sussistessero e pertanto la condotta della ricorrente rientra nell’ipotesi vietata di pubblicità indiretta, “non ravvisandosi nella specie quella derogatoria delle comunicazioni di tipo informativo”. Non è stata infatti contestata dalla società ricorrente la presenza di uno specifico link ipertestuale, enfatizzato mediante colori e particolari caratteri in evidenza, così differenziati rispetto al resto del testo e pertanto in grado di attirare maggiormente l’attenzione del lettore.

Infine, il TAR ha rilevato come non sono state neppure fornite informazioni, all’interno dell’articolo online, in ordine al funzionamento consapevole del gioco, né sono state indicate, a scopo comparativo, informazioni circa le quote o offerte commerciali dei diversi competitors o bookmakers, che sole potrebbero giustificare simili comunicazioni.

Questa decisione è rilevante perchè fornisce ulteriori chiarimenti circa la tipologia di comunicazioni che non ricadono nel divieto di pubblicità del gambling e rappresentano dei limiti allo stesso.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo: “Google non è responsabile per la violazione del divieto di pubblicità dei giochi”. 

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