In un procedimento sulla portata del diritto all’oblio, la Corte di Cassazione annulla il provvedimento del Garante privacy nei confronti del motore di ricerca Yahoo attraverso il quale veniva ordinata l’eliminazione e rimozione degli URL in merito a fatti di cronaca riferiti ad un privato cittadino.
Con provvedimento 25 febbraio 2016, il Garante per la protezione dei dati personali interveniva nei confronti di Yahoo verso cui un privato cittadino aveva chiesto di esercitare il diritto all’oblio, ossia, la rimozione dal web dei propri dati e ogni riferimento a fatti di cronaca che lo coinvolgevano ma che non sarebbero stati più attuali, per i quali, dunque, era venuto a mancare l’interesse pubblico.
In particolar modo, il Garante privacy chiedeva al motore di ricerca di “provvedere alla definitiva rimozione degli URL indicati nel ricorso, eliminando altresì le copie cache delle pagine accessibili attraverso tali URL, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento”. Quindi, non vi era meramente una richiesta di deindicizzazione, ma di eliminazione degli URL riguardanti l’interessato: difatti, quando si deindicizza solamente un contenuto, senza rimuoverlo, la pagina viene unicamente rimossa dai risultati di ricerca, ma esiste ancora e può essere visitata da chi conosce il codice sorgente. Mentre, eliminando la pagina, non sarà più possibile visitarla in alcun modo.
Yahoo, a seguito del provvedimento del Garante, ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione contestando la richiesta di cancellazione dei dati riferiti all’interessato, ritenendola una richiesta eccessiva, e chiedeva, tra le altre cose, che fosse esercitato un bilanciamento tra l’interesse del singolo e quelli della collettività ad essere informata.
In merito a ciò, le Sezioni Unite della Corte hanno annullato il provvedimento del Garante, precisando che è sempre necessario effettuare un bilanciamento tra gli interessi del singolo e quelli della collettività e che questo si realizza attraverso la deindicizzazione dei contenuti presenti sul web, che rappresenta, il più delle volte, l’effettivo punto di equilibrio tra gli interessi in gioco, integrando la volontà dell’interessato ad essere dimenticato ed escludendo soluzioni estreme di totale cancellazione della notizia.
L’impostazione seguita dalla Cassazione nella sentenza su Yahoo è in linea con le Linee Guida 5/2019 dell’EDPB che dettano criteri per l’esercizio del diritto all’oblio nel caso dei motori di ricerca ai sensi del GDPR del 7 luglio 2020 secondo cui “la deindicizzazione di un particolare contenuto determina la cancellazione di esso dall’elenco dei risultati di ricerca relativi all’interessato, quando la ricerca è, in via generale, effettuata a partire dal suo nome; in conseguenza, il contenuto deve restare disponibile se vengano utilizzati altri criteri di ricerca e le richieste di deindicizzazione non comportano la cancellazione completa dei dati personali, i quali non devono essere cancellati né dal sito web di origine né dall’indice e dalla cache del fornitore del motore di ricerca”. Il diritto all’oblio, dunque, può essere realizzato anche attraverso la sola deindicizzazione.
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