Gli exchange di criptovalute ufficialmente in Italia, quali sono i requisiti previsti dalla legge per chi vuole operare in Italia?
La recente iscrizione di uno dei più grandi exchange di criptovalute al mondo, alla sezione speciale dell’Organismo degli Agenti e Mediatori (OAM) in Italia è una notizia che non deve passare inosservata per almeno due ordini di ragioni: (i) anzitutto perché si presume potranno concretamente osservarsi le modalità attraverso cui l’autorità cercherà di tracciare le criptoattività; (ii) in secondo luogo, ciò rappresenta un importantissimo passo verso la strategia di ampliamento dell’Exchange, che potrà pertanto consolidare la presenza sul territorio anche attraverso l’apertura di uffici e l’assunzione di professionisti specializzati.
Questa importante notizia ci ricorda che col nuovo Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) pubblicato in Gazzetta Ufficiale all’inizio di quest’anno saranno obbligati ad iscriversi al suddetto registro entro il 18 maggio 2022 (i) i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale; e (ii) quelli di servizi di portafoglio digitale.
Di seguito le principali condizioni e requisiti per l’iscrizione nel registro:
- la condizione di iscrizione al registro è subordinata ai requisiti di cui articolo 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 141/2010, ossia per i soggetti diversi dalle persone fisiche la sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica; alternativamente, sarà possibile iscriversi, quindi operare legalmente, solo se vi è una stabile organizzazione sul territorio nazionale. In altre parole, sarà necessario costituire una società in Italia;
- affinchè l’operatore possa iscriversi alla sezione speciale del registro, è richiesto l’invio telematico dei dati di cui l’art. 3, comma 4, del Decreto del Ministero;
- bisognerà, poi, distinguere chi opera già in Italia; se questi ultimi soggetti avranno i requisiti di cui sopra (la sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica) allora godranno di un ulteriore termine per iscriversi al registro (60 giorni dall’istituzione dello stesso);
- a quest’obbligo si affianca, poi, quello di trasferimento dei dati identificativi al MEF dei clienti nonché una sintesi delle operazioni svolte da ognuno con cadenza trimestrale.
Infine, l’OAM deciderà, sulla base delle informazioni fornite e delle opportune verifiche, la conferma o il diniego per l’iscrizione entro un termine di 15 giorni che potrà essere sospeso per una sola volta per un periodo non superiore a 10 giorni, in caso ritenga debba essere integrata la documentazione fornita.
Da un punto di vista sanzionatorio, invece, il mancato rispetto dei requisiti imposti dal Decreto comportano l’esercizio abusivo della relativa attività. Ciò significa che, oltre una sanzione amministrativa, una volta accertata la violazione in questione, le autorità competenti potranno procedere al sequestro e oscuramento del sito internet.
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