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L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (“EUIPO”) comunica alcuni principi a fondamento del futuro orientamento adottato ai fini della classificazione dei marchi relativi a prodotti virtuali e token non fungibili (NFT). Non si arresta il numero di domande di marchio ricevute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (“EUIPO” – European Union Intellectual Property Office) le cui declaratorie si fanno portatrici dei tentativi più svariati di inserire in maniera chiara e precisa i termini relativi a prodotti virtuali e token non fungibili (NFT). Preso atto di questa inarrestabile tendenza, l’EUIPO si attiva ora per restituire agli operatori del settore una edizione della Classificazione di Nizza idonea a rispondere alle nuove problematiche connesse alla rivendicazione di tali prodotti (e servizi).

Secondo quanto comunicato dall’EUIPO in alcune brevi note, il futuro orientamento adottato dall’Ufficio ai fini della classificazione dei marchi parrebbe ricomprendere, tra gli altri, i criteri che riportiamo di seguito.

I marchi sui prodotti virtuali per l’EUIPO

L’EUIPO ha confermato la classe 9 dei marchi per i prodotti virtuali, trattati come contenuti digitali o immagini. Ciò detto, permane l’esigenza di definire tali elementi con chiarezza e precisione, ragion per cui sarà necessario specificare ulteriormente il contenuto al quale detti prodotti virtuali si riferiscono.

Esempio

“prodotti virtuali scaricabili, ovvero abbigliamento virtuale;”

Marchi relativi ad NFT secondo l’EUIPO

Un termine del tutto nuovo parrebbe essere stato individuato dall’EUIPO relativamente all’inserimento degli NFT (non-fungible token), vale a dire “file digitali scaricabili autenticati da token non fungibili”. Tuttavia, il mero inserimento di tale termine in classe 9 non sarà ritenuto sufficiente. Secondo quanto comunicato, sarà necessario specificare anche il tipo di elemento digitale che gli NFT autenticano. Conclusione questa dettata dalla definizione degli NFT quali certificati digitali unici registrati in una blockchain, che autenticano gli elementi digitali pur restandone distinti.

Con riferimento ai servizi relativi a prodotti virtuali e NFT, parrebbe essere stata confermata l’applicazione dei principi già consolidati in materia.

Sebbene il nuovo orientamento non sia ancora completamente noto, si può certamente affermare che i pochi criteri appena esposti si rivelano essere già particolarmente utili per definire le declaratorie delle domande che verranno depositate d’ora in avanti, o meglio, entro il 1 gennaio 2023, data dalla quale entrerà in vigore la 12° edizione della Classificazione di Nizza che svelerà quanto rimasto celato.

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