A valle dell’evento del 2 marzo scorso su “La tutela dei segreti commerciali negli Stati Uniti e in Europa: il management dei trade secret in azienda” organizzato dallo studio DLA Piper, in collaborazione con INDICAM e con il patrocinio di American Chamber of Commerce in Italy, parliamo oggi della conclusione di un caso in tema di appropriazione indebita di informazioni riservate e di trade secrets che ha fatto scalpore nel settore dell’alta gioielleria.
Il 28 febbraio 2022, una società francese di alta gioielleria, nota dal 1847 per la produzione di gioielli ed orologi di lusso, ha avviato un’azione legale davanti alla Corte Suprema dello Stato di New York contro una sua concorrente statunitense e la sua ex dipendente.
Secondo quanto ricostruito in giudizio dalla ricorrente francese, la sua ex junior manager sarebbe stata assunta dalla società competitor statunitense per diffondere informazioni confidenziali sulla collezione di gioielli, chiamata “Blue Book”, ai vertici del Merchandising Team for High Jewelry della resistente.
Nel novembre 2021, la dipendente della società francese era stata contattata dalla vicepresidente del North America Merchandising Team della concorrente, per un colloquio conoscitivo finalizzato all’assunzione della stessa nel dipartimento di alta gioielleria, che doveva essere riorganizzato dopo l’acquisizione dell’azienda da parte di una nota multinazionale francese. Dopo l’incontro, la junior manager avrebbe scaricato e inviato una serie di documenti, tra cui informazioni riservate su diversi prodotti di gioielleria, dal suo indirizzo di posta elettronica aziendale a quello personale. Dopo aver ricevuto una proposta di lavoro formale dalla società statunitense, la junior manager avrebbe rassegnato le dimissioni senza rivelare che avrebbe collaborato con un’azienda concorrente.
Tali dimissioni avevano insospettito alcuni dirigenti della società francese che, solo nel dicembre 2021, avevano visto diversi dipendenti lasciare l’azienda per lavorare per la concorrente statunitense di alta gioielleria.
Dopo una prima indagine, emergeva che l’ex dipendente si sarebbe appropriata indebitamente di informazioni riservate e di trade secrets di proprietà della società francese, violando il relativo patto di non divulgazione della durata di sei mesi.
Secondo i legali della ricorrente, anche la concorrente statunitense sarebbe stata altrettanto responsabile di appropriazione indebita di informazioni riservate e di trade secrets, di interferenza illecita nel patto di non divulgazione della ex dipendente, nonché di concorrenza sleale. Alla luce di tali circostanze, l’azienda statunitense licenziava la neo-dipendente, negando il coinvolgimento nella vicenda.
In risposta alle accuse, invece, la società resistente definiva anzitutto il caso come “a truly bizarre circumstance“, sostenendo che la ricorrente avesse intentato l’azione solo per ottenere “maximum publicity value, rather than a genuine relief“.
In tale occasione, veniva altresì sottolineato che le informazioni “segrete” asseritamente divulgate non potevano ricevere protezione in base alle disposizioni della legge dello Stato di New York, poiché erano dati operativi effimeri, superati da tempo o solo provvisori. Inoltre, la ricorrente non avrebbe potuto rivendicare la tutela dei segreti industriali perché non erano state sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
Nello Stato di New York, infatti, un segreto commerciale viene definito come “una formula, un modello, un dispositivo o una compilazione di informazioni che vengono utilizzate nella propria attività e che conferiscono al titolare la possibilità di ottenere un vantaggio rispetto ai concorrenti che non ne siano a conoscenza e che non li utilizzino“. La giurisprudenza consolidata tra le corti dello Stato di New York richiede che il giudice esamini le seguenti circostanze per riconoscere la sussistenza di un segreto industriale: la misura in cui le informazioni sono conosciute al di fuori dell’azienda, la misura in cui le informazioni sono conosciute dai dipendenti e da altre persone coinvolte nell’azienda, le misure adottate dall’azienda per tutelare la segretezza delle informazioni, il valore delle informazioni per l’azienda e per i suoi concorrenti, l’ammontare degli sforzi o del denaro spesi dall’azienda per sviluppare le informazioni, e la facilità o la difficoltà con cui le informazioni potrebbero essere acquisite o duplicate da altri. Per essere riconosciuto come segreto commerciale è, inoltre, necessario che il segreto costituisca “un processo o un dispositivo da utilizzare in modo continuativo nel funzionamento dell’azienda“.
In merito, invece, alle accuse di favoreggiamento rispetto all’appropriazione indebita delle informazioni divulgate, la società resistente si difendeva sostenendo di non essere a conoscenza degli accordi confidenziali precedentemente siglati dalla società francese e dalla propria dipendente e che, pertanto, non avrebbe potuto violare alcuna disposizione.
Solo il 17 febbraio scorso, le due società sono riuscite a risolvere questa causa di alto profilo con una stipulazione di cessazione con pregiudizio depositata presso la Divisione Commerciale della Corte Suprema dello Stato di New York. I rappresentanti legali dei due marchi di gioielli informavano, infatti, la Corte di aver stipulato e concordato di interrompere la causa per l’appropriazione indebita di trade secrets, nonché di concorrenza sleale e interferenza illecita, “contro e tra tutte le parti senza costi per nessuna delle parti“. In particolare, la conclusione della causa (i cui termini non sono stati resi noti) è stata raggiunta attraverso una dichiarazione tramite cui l’ex dipendente confermava che non avrebbe usato, pubblicato o divulgato in alcun modo le informazioni confidenziali e segrete della società francese, restituite alla stessa, confermando inoltre di non aver conservato copie, in nessuna forma, dei documenti o registri contenenti le informazioni confidenziali e segrete in suo possesso.
Anche questo caso dimostra come proteggere i trade secrets e mantenerli segreti è di estrema importanza per le grandi società, in particolare per quelle che operano in settori altamente competitivi come quello della moda o dell’alta gioielleria. Queste società investono ingenti somme di denaro e risorse per sviluppare prodotti innovativi, strategie di marketing, processi di produzione e conoscenze specialistiche, che costituiscono un vantaggio competitivo cruciale sul mercato. La divulgazione di questi segreti commerciali può causare un danno irreparabile all’azienda, danneggiando la sua reputazione, diminuendo le vendite e diminuendo il suo valore sul mercato.
Le aziende dovrebbero, quindi, adottare misure adeguate al fine di tutelare i propri segreti commerciali e prevenire la loro divulgazione, al fine di mantenere il loro vantaggio competitivo sul mercato e garantire la loro sopravvivenza nel lungo termine.
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