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La Legge 30 dicembre 2023 n. 214 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022”) ha apportato due rilevanti modifiche al Codice del Consumo (Legge 6 settembre 2005, n. 206) che incidono sui contratti stipulati per telefono e sul rinnovo tacito dei contratti di servizio.

Il comma 6 dell’Art. 51 del Codice del Consumo statuisce quanto segue “Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l’offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l’offerta o dopo averla accettata per iscritto; in tali casi il documento informatico può essere sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Dette conferme possono essere effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole. In ogni caso il consenso non è valido se il consumatore non ha preliminarmente confermato la ricezione del documento contenente tutte le condizioni contrattuali, trasmesse su supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile e accessibile”.

Nonostante il principio di libertà della forma del contratto, ricavabile dall’Art. 1325 n. 4 del Codice Civile, la disposizione chiarisce che, ove sia utilizzato lo strumento telefonico, il contratto deve essere redatto per iscritto. La conversazione telefonica è utile soltanto per l’ottenimento del consenso del consumatore con riguardo ad un’offerta, che deve essere poi confermata tramite l’invio di una copia cartacea firmata dal consumatore o una dichiarazione scritta di accettazione. Tale conferma può avvenire su un supporto durevole, quale lo scambio di mail con documenti digitalizzati. Con l’aggiunta dell’ultimo periodo si rafforza la tutela in favore del consumatore poiché non si potrà considerare valido il suo consenso all’effettuazione delle conferme su supporto durevole finché questi non abbia confermato di aver ricevuto il documento contrattuale: la sottoscrizione, in altre parole, non sarà più l’unica condizione per la validità del contratto, dal momento che il professionista sarà tenuto anche ad acquisire la conferma, da parte del consumatore, di avvenuta recezione del documento contenente tutte le condizioni contrattuali.

Dopo l’Articolo 65, è stato aggiunto l’Art. 65-bis: “Nei contratti di servizi stipulati a tempo determinato con clausola di rinnovo automatico, il professionista, trenta giorni prima della scadenza del contratto, è tenuto ad avvisare il consumatore della data entro cui può inviare formale disdetta. La comunicazione di cui al primo periodo è inviata per iscritto, tramite sms o altra modalità telematica indicata dal consumatore, e la sua mancanza consente al consumatore, sino alla successiva scadenza del contratto, di recedere in qualsiasi momento senza spese”.

Anche questa disposizione è volta al rafforzamento della tutela del consumatore. La norma si pone come integrazione all’obbligo in capo al professionista di informare il consumatore sulla durata del contratto e sull’eventuale rinnovo automatico prima della sua sottoscrizione. Il legislatore prevede che, anche per l’avviso riguardante la disdetta, sia utilizzata la forma scritta e dunque il consumatore potrà, a sua scelta, decidere di effettuare la comunicazione via mail, via sms o in un’altra modalità telematica.

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