Le intersezioni tra intelligenza artificiale e diritti di proprietà intellettuale sono da tempo al centro di numerosi dibattiti, e il rapido avvento della tecnologia ha spesso posto gli interpreti innanzi a scenari non espressamente contemplati dal legislatore. È il caso, ad esempio, della brevettabilità dei sistemi di intelligenza artificiale.
Da un lato, la più parte degli ordinamenti prevedono che i programmi per computer e i modelli matematici possano accedere alla tutela brevettuale solo qualora implichino un effetto tecnico; è invece generalmente esclusa la possibilità di brevettare i programmi per computer e i metodi matematici in quanto tali (v., ad es., l’art. 52 della Convenzione sul brevetto europeo). Dall’altro lato, ammettere la brevettabilità di sistemi di AI potrebbe in qualche misura favorire gli investimenti in innovazione e la condivisione delle conoscenze.
Il 19 luglio 2024, la Corte d’Appello del Regno Unito ha emesso un’importante pronuncia sul tema (Comptroller-General of Patents v Emotional Perception AI Ltd).
Il caso aveva ad oggetto una domanda di brevetto rivendicante un sistema basato su una rete neurale artificiale (“ANN”) per la selezione e classificazione di contenuti multimediali a seconda della percezione emotiva che di essi possono avere gli utenti. Declinata ad esempio nel contesto musicale, la tecnologia consentirebbe di proporre all’utente di una piattaforma musicale brani classificati in base alle emozioni che generano, a prescindere dal genere musicale a cui appartengono.
La domanda era stata dapprima rigettata dall’UK Intellectual Property Office (UKIPO), ma la decisione era stata in seguito revocata dal tribunale di primo grado (High Court). Di qui l’appello proposto dall’UKIPO.
Ai fini di valutare l’applicabilità delle norme che ne escludono la brevettabilità, la Corte d’Appello si è anzitutto interrogata sulla nozione di programma per computer. A detta dei Giudici, si tratta di un “insieme di istruzioni per l’esecuzione di un’operazione da parte di un computer“, intendendosi per computer qualsiasi “macchina che processa informazioni“.
Ciò chiarito, il secondo quesito cui dare risposta è divenuto il seguente: può un sistema di AI come quello rivendicato essere trattato alla stregua di un programma per computer?
La risposta è stata affermativa: una rete neurale artificiale, ivi inclusi i diversi parametri su cui si fonda, è pur sempre un insieme di istruzioni per l’esecuzione di un’operazione da parte di una macchina.
A questo proposito, disattendendo le tesi del titolare della domanda di brevetto, la Corte ha ritenuto che nessuna rilevanza può essere attribuita alle peculiarità di un sistema ANN rispetto ai più tradizionali programmi per computer. Tra queste, il minor ruolo dell’uomo nella definizione delle istruzioni, la soluzione da parte della rete neurale artificiale di problemi difficilmente risolvibili da un programmatore umano, il fatto che non si tratta di un programma fondato sulla logica “if-then”, o ancora il fatto che la macchina impari da sé mediante l’elaborazione di una determinata quantità di informazioni.
Il ragionamento si è quindi concentrato sulla sussistenza o meno di un effetto tecnico, necessario affinché il programma possa qualificarsi come invenzione brevettabile. Considerato che il sistema in oggetto si caratterizzava essenzialmente per la presentazione all’utente di contenuti multimediali aderenti ai gusti o desideri degli utenti, il requisito è tuttavia stato escluso, e conseguentemente riformata la decisione di primo grado.
Seppur succintamente, la Corte ha infine evidenziato che, anche qualora un sistema neurale artificiale non fosse qualificato alla stregua di un programma per computer, difficilmente potrebbe sfuggire dalla nozione di metodo matematico. L’analisi da condurre, dunque, sarebbe analoga.
In conclusione, l’insegnamento che può trarsi dalla decisione è che la brevettabilità di un sistema di AI basato su una rete neurale artificiale non è esclusa di per sé, ma dipende dalla sussistenza o meno di un contributo tecnico. In mancanza, troveranno applicazione le norme che escludono la brevettabilità dei programmi per computer e dei metodi matematici in quanto tali.
La pronuncia, tra le prime ad esprimersi sul tema della brevettabilità delle invenzioni aventi ad oggetto sistemi di intelligenza artificiale, è coerente con l’approccio sino ad oggi adottato dall’European Patent Office (Artificial intelligence | Epo.org). Allo stato non è dato sapersi se la vertenza proseguirà innanzi alla Corte Suprema. Quel che è certo è che la decisione rappresenterà un importante precedente nel panorama giurisprudenziale, anche oltre i confini del Regno Unito.
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