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La Seconda Commissione di ricorso dell’EUIPO conferma la decisione della Divisione di opposizione, non ritenendo sussistente il rischio di confusione tra due marchi bilitterali sulla base del solo impiego delle medesime lettere.

I fatti 

Al centro della vertenza vi è la concessione della designazione dell’Unione Europea di una registrazione internazionale di marchio avente ad oggetto un marchio figurativo bilitterale, in relazione ad alcuni prodotti contenuti nelle classi merceologiche 3, 9, 14, 18 e 25 (di seguito, la “Domanda Contestata“). Nel 2022, avverso la concessione della registrazione presentata da una casa di moda svizzera (di seguito, la “Richiedente“), è stato avviato un procedimento di opposizione limitato ai seguenti prodotti contenuti nella classe 18 “bagagli e borse da trasporto; borsette; astucci da toilette; portafogli”.

A fondamento dell’opposizione vi è una registrazione internazionale di marchio che designa l’Unione Europea, avente ad oggetto un marchio figurativo bilitterale composto, come nella Domanda Contestata, dalle lettere “J” e “S”, ma con una diversa caratterizzazione grafica rispetto al segno oggetto della Domanda Contestata, in relazione ai seguenti prodotti della classe 18 ” borsette; sacchi da campeggiatori; borse da spiaggia; cartelle; portafogli; borsellini; astucci per chiavi; marsupi; valigie; ombrelli; beauty case; borse a rotelle; zaini; trolleys [valigie a rotelle]; borse a carrello, borsette; portadocumenti policarbonati”.

La Decisione impugnata

Con decisione del 15 dicembre 2023 (di seguito, la “Decisione Impugnata“), la Divisione di opposizione ha respinto integralmente l’opposizione, fondando, in particolare, la propria decisione sui seguenti motivi:

  • i prodotti di riferimento sono diretti al grande pubblico con un grado medio di attenzione;
  • l’esame dell’opposizione è proseguito come se tutti i prodotti contestati fossero identici a quelli del marchio anteriore;
  • le diverse combinazioni delle lettere “J” e “S” non descrivono i prodotti in questione né alludono alle loro caratteristiche. Pertanto, sono distintivi;
  • sotto il profilo visivo, i segni sono simili in basso grado. La differenza nella loro stilizzazione non passerebbe inosservata ai consumatori;
  • sotto il profilo fonetico, i segni possono essere identici o simili in basso grado, a seconda dell’ordine in cui sono pronunciate le due lettere della Domanda Contestata;
  • una comparazione concettuale non è possibile in quanto nessuno dei due segni ha un significato;
  • il carattere distintivo del marchio anteriore è normale;
  • in segni brevi, piccole differenze possono generare un’impressione generale diversa;
  • il rischio di confusione può essere escluso con sicurezza quando due segni in conflitto, sebbene contenenti o costituiti da una stessa singola lettera o da una combinazione di lettere, non riconoscibili come parola, sono stilizzati in modo sufficientemente diverso o contengono un elemento figurativo sufficientemente diverso, di modo che la loro rappresentazione grafica complessiva diversa offuschi l’elemento verbale comune;
  • non vi è alcun rischio di confusione.

Il ricorso

Successivamente, in sede di ricorso volto all’annullamento della Decisione Impugnata, la Seconda Commissione di ricorso ha confermato la decisione della Divisione di opposizione, non ritenendo sussistente un rischio di confusione sulla base del solo impiego delle medesime lettere. In particolare, è utile ripercorrere alcune delle osservazioni esposte dalla Commissione rispetto al settore della moda e alla comparazione di marchi bilitterali e la percezione del pubblico di riferimento:

  • “[…] i segni coincidono semplicemente nell’uso delle lettere “S” e “J”. Tuttavia, tali lettere non sono posizionate nello stesso ordine e la loro stilizzazione è diversa. La diversa posizione delle lettere (a vicenda nel marchio anteriore e in alto l’una all’altra nel segno contestato) e i diversi tipi di titoli e di carattere tipografico portano a un grado globalmente basso di somiglianza visiva e fonetica tra i segni. Non vi sono somiglianze concettuali che potrebbero neutralizzare il basso grado di somiglianza visiva e fonetica” (§ 58);
  • “[…] i consumatori di riferimento percepiscono più chiaramente le differenze visive e fonetiche tra i segni, in quanto entrambi i segni a confronto sono segni brevi (04/05/2018, T-241/16, EW (fig.)/ALS, EU:T:2018:255, § 35, e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, i consumatori di riferimento presenti sul mercato degli articoli di moda prestano attenzione alle differenze e al contesto, in presenza di marchi stilizzati composti da una-singola lettera o due lettere (19/05/2022, R 1666/2018-5, V (fig.)/V (fig.) et al., § 58)” (§ 59-60).

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