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La Corte di Giustizia UE ha riconosciuto che le disposizioni dell’art. 96, paragrafo 1, della Direttiva 2001/83 non ostano alla possibilità per i farmacisti di ricevere campioni gratuiti di medicinali non soggetti a prescrizione.

Lo scorso 11 giugno 2020 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata nella Causa C‑786/18, in relazione all’interpretazione dell’articolo 96, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.

La domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia era stata presentata nell’ambito di una controversia sorta in Germania, avente ad oggetto la domanda di un’azienda farmaceutica di inibire ad un’altra società di distribuire ai farmacisti campioni gratuiti di medicinali contenenti uno specifico principio attivo.

Nell’analizzare la questione, la Corte ha preliminarmente ricordato che, al momento dell’autorizzazione all’immissione in commercio di un farmaco, le autorità competenti sono tenute a specificare qualora quest’ultimo rientri nella categoria dei medicinali soggetti a prescrizione medica o in quella dei medicinali non soggetti a tale prescrizione, e che i medicinali soggetti a prescrizione devono necessariamente prescritti da persone autorizzate, ossia da medici idonei a valutare i rischi connessi all’assunzione del farmaco in questione.

La Corte di Giustizia ha poi riconosciuto come le disposizioni contenute nell’articolo 96, paragrafo 1, della Direttiva 2001/83 non debbano essere interpretate nel senso che riguardano la totalità dei medicinali a prescindere dalla relativa categoria di appartenenza e, pertanto, non implicherebbero che i farmacisti restino in ogni caso esclusi dalla possibilità di beneficiare di qualsiasi fornitura di campioni gratuiti. Ciò in quanto, secondo la Corte, sebbene la Direttiva 2001/83 disponga il divieto di distribuzione gratuita di campioni al pubblico a scopi promozionali, la stessa Direttiva non prevede necessariamente che tale divieto si estenda anche nei confronti delle persone autorizzate a dispensare medicinali, quali, appunto, i farmacisti.

Pertanto, la Corte ha riconosciuto che le disposizioni dell’art. 96, paragrafo 1, della Direttiva 2001/83 non ostano alla possibilità per i farmacisti di ricevere campioni gratuiti di medicinali non soggetti a prescrizione, mentre non li autorizzano al contempo ad ottenere campioni gratuiti di farmaci medicinali soggetti a prescrizione.

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