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La Commissione pubblica gli orientamenti relativi all’applicazione del criterio di funzionalità essenziale della definizione di “servizi di piattaforma per la condivisione di video” contenuto nella Direttiva AVMS.

Il 7 luglio 2020, la Commissione europea ha pubblicato gli orientamenti relativi all’applicazione pratica del criterio di funzionalità essenziale della definizione di “servizi di piattaforma per la condivisione di video” contenuto nella Direttiva (UE) 2018/1808 sui servizi di media audiovisivi – che modifica la Direttiva (UE) 2010/13 (Direttiva AVMS;). L’obiettivo della Direttiva AVMS è di armonizzare le legislazioni nazionali in materia di media audiovisivi come le trasmissioni televisive tradizionali, i servizi on-demand e i servizi di piattaforma per la condivisione dei video, al fine di facilitarne la circolazione transfrontaliera e garantire al contempo una disciplina armonizzata nei settori di pubblico interesse.

Per la prima volta la Direttiva AVMS ha esteso alcune delle norme del settore audiovisivo anche alle piattaforme di condivisione dei video e ai contenuti audiovisivi condivisi sui social media. In particolare, il considerando 5 della Direttiva AVMS prevede che “[s]ebbene l’obiettivo della direttiva 2010/13/UE non sia disciplinare i servizi dei social media in quanto tali, tali servizi dovrebbero essere disciplinati se la fornitura di programmi e di video generati dagli utenti costituisce una loro funzionalità essenziale”, rimettendo poi alla Commissione il compito di fornire gli orientamenti pratici relativi applicazione del criterio di c.d. funzionalità essenziale.

La Commissione ha dunque individuato alcuni indicatori volti a valutare l’applicabilità di tale criterio, i quali possono essere raggruppati nelle quattro categorie elencate di seguito:

  1. relazione tra i contenuti audiovisivi e le attività economiche principali del servizio;
  2. importanza quantitativa e qualitativa dei contenuti audiovisivi disponibili sul servizio;
  3. monetizzazione dei contenuti audiovisivi o generazione di entrate dai contenuti audiovisivi; e
  4. disponibilità di strumenti volti a rafforzare la visibilità o l’attrattiva dei contenuti audiovisivi.

Come affermato dalla stessa Commissione, tali indicatori non devono essere applicati in maniera cumulativa e pertanto l’assenza di uno o più di essi non deve portare automaticamente alla conclusione che il servizio non rientri nella categoria di piattaforma per la condivisione di video. Diversamente infatti, il criterio di funzionalità essenziale si deve considerare soddisfatto laddove, a seguito di una valutazione complessiva, vi sia un numero sufficiente di indicatori che portino a ritenere che i contenuti audiovisivi forniti da un servizio non siano semplicemente collaterali alle attività del servizio ovvero non ne costituiscano una parte minore.

L’identificazione di una piattaforma online quale fornitore di servizi per la condivisione video ai sensi della Direttiva AVMS è di grande importanza poiché permette di estendere l’applicabilità delle regole relative ai contenuti illegali e dannosi anche ai servizi di social media in cui la fornitura di contenuti audiovisivi, pur non essendo lo scopo principale del servizio offerto, ne costituisce comunque una funzionalità essenziale. Ne consegue che i fornitori di tali servizi dovranno, in modo simile ai media tradizionali, assicurarsi di adottare misure adeguate per tutelare i propri utenti dai contenuti che promuovono l’odio e incitano alla violenza e, allo stesso tempo, applicare regole più stringenti per quanto riguarda le comunicazioni commerciali.

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