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Con una recente decisione, l’Ufficio Brevetti e Marchi del Regno Unito (UKIPO) si è pronunciato sul caso relativo alla registrazione come marchio di un elemento figurativo di un celebre modello di pentola costituito da un cerchio rosso posto al centro dell’utensile.

Le circostanze da cui è originata la controversia sono le seguenti. Nel dicembre 2018 era stata depositata domanda di registrazione del predetto segno come marchio figurativo. Il marchio consisteva in un punto rosso “apposto al centro del fondo di un recipiente di cottura (come una padella, una casseruola)“. La registrazione era stata richiesta per i seguenti prodotti della classe 21: padelle, pentole, casseruole, padelle da stufato, pentole da cucina, padelle per crêpes, griglie e wok.

Al primo esame di tale registrazione, effettuato nel gennaio 2019, la registrazione era stata respinta sulla base dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del Trade Marks Act. Il marchio depositato è stato infatti considerato privo di carattere distintivo in quanto, secondo l’UKIPO, non sarebbe stato percepito quale segno distintivo, indicatore dell’origine dei prodotti, dal pubblico di riferimento.

Il richiedente aveva in seguito richiesto all’esaminatore l’autorizzazione a condurre un sondaggio nel territorio del Regno Unito al fine di dimostrare il carattere distintivo acquisito del marchio. Alla luce dell’ulteriore documentazione fornita dal richiedente, nonché dei risultati del sondaggio condotto, l’UKIPO ha osservato che il segno rappresenta solamente una caratteristica di un certo colore, proporzione e posizione, essendo chiaramente visibile all’interno della forma complessiva di una qualsiasi padella. In quanto tale, secondo l’Ufficio sarebbe pertanto improbabile che tale caratteristica fosse in grado di svolgere la funzione essenziale dei marchi, ossia l’indicazione dell’origine dei prodotti, in quanto sarebbe percepito dal consumatore interessato come decorativo e/o funzionale.

Analizzando la propria precedente giurisprudenza, l’UKIPO ha inoltre osservato che il fatto che un particolare segno possa essere associato a un’unica impresa – come avveniva nel caso in esame – non costituisce un elemento distintivo del segno in questione. A tal fine, deve infatti, secondo l’Ufficio, essere dimostrato che proprio tale segno incardina la funzione di marchio, con l’obiettivo di informare il consumatore che tale caratteristica del prodotto è specificamente atta ad indicare l’origine del prodotto del richiedente.

Nel caso di specie, è stato osservato che – nonostante le cifre relative a vendite, promozione e pubblicità dei prodotti contrassegnati dal segno in esame, nonché la relativa quota di mercato totale dei prodotti nel Regno Unito fossero significative – il segno in questione, dato anche il suo colore rosso, fosse più facilmente riconducibile dal pubblico di riferimento ad un indicatore di calore, anziché una garanzia della provenienza dei prodotti. Pertanto, la domanda del richiedente è stata nuovamente respinta dall’UKIPO ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del Trade Marks Act in relazione ai prodotti rivendicati.

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