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La giurisprudenza consolidata sulla valutazione delle invenzioni al computer si applica anche alle simulazioni. La Commissione di Ricorso Allargata dell’EPO ha pubblicato la propria decisione nel caso G 1/19 riguardante la brevettabilità delle simulazioni attuate per mezzo di computer. In particolare, ha stabilito che la giurisprudenza consolidata sulla valutazione delle invenzioni attuate per mezzo di computer – noto come approccio COMVIK – si applica anche alle simulazioni attuate con lo stesso mezzo.

Il procedimento era sorto nel 2013, quando la divisione d’esame dell’EPO aveva rifiutato la registrazione di un brevetto riguardante la simulazione di movimento di un gruppo di soggetti attraverso un ambiente in quanto, a suo dire, mancava di attività inventiva. Il richiedente aveva poi fatto appello alla decisione e la Commissione Tecnica d’Appello aveva quindi sottoposto tre questioni alla Commissione di Ricorso Allargata, chiedendo chiarimenti sulla giurisprudenza relativa alle simulazioni per mezzo di computer ai sensi della Convenzione sul Brevetto Europeo: infatti, la Commissione aveva ritenuto in precedenza ritenuto brevettabile una simulazione simile a quella in causa (anche se quella precedente riguardava una simulazione di circuiti).

In tale decisione, dunque, la Commissione di Ricorso Allargata si è occupata di valutare tre domande: (i) se le simulazioni al computer siano brevettabili; (ii) in caso di risposta affermativa, quali tipologie di simulazioni siano brevettabili e se la simulazione possa essere basata su principi tecnici; e (iii) in che modo sarebbero diverse le risposte nel caso in cui la simulazione riguardasse un procedimento di progettazione. La Commissione si è inizialmente domandata se le invenzioni simulate al computer abbiano bisogno di un legame diretto con la realtà fisica per poter essere brevettate, ad esempio nel caso riguardino una fase di produzione tangibile o se sia sufficiente che abbiano un effetto e uno scopo tecnico.

La Commissione dell’EPO ha affermato, in primo luogo, che non si può escludere a priori la protezione brevettuale per un gruppo di invenzioni attuate per mezzo di computer. In secondo luogo, ha affermato che, nell’approccio COMVIK, un ufficio brevetti è tenuto a valutare le singole caratteristiche di un’invenzione simulata al computer per quanto riguarda l’attività inventiva e ad esaminare le simulazioni numeriche caso per caso per stabilire se una tale simulazione possa soddisfare i criteri di tecnicità. Infine, ha stabilito che le risposte alle prime due domande non sarebbero diverse nemmeno nel caso in cui la simulazione fosse parte di un procedimento di progettazione.

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