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Il Tar ha confermato la delibera Agcom che ha ordinato la rimozione del servizio di rassegna stampa di alcuni articoli di riproduzione riservata per violazione del copyright.

In una recente sentenza il Tar Lazio ha confermato la legittimità di una delibera Agcom, risalente al luglio 2020, con cui l’Autorità ordinava ad un società operante nel campo del media monitoring di provvedere, entro due giorni dalla notifica del provvedimento, alla rimozione dal proprio servizio di rassegna stampa di alcuni articoli recanti la clausola di riproduzione riservata e di interrompere la riproduzione di questi ultimi.

La società destinataria di tali obblighi aveva presentato ricorso dinanzi al Tar Lazio al fine di chiedere l’annullamento della delibera e del Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica, anch’esso adottato dall’AgCom con delibera n. 680/Cons. del 12 dicembre 2013. Tra i vari argomenti, con un gruppo di censure strettamente connesse tra loro (primo, secondo, quarto, quinto, dodicesimo e quattordicesimo motivo di ricorso), la ricorrente lamentava l’erronea applicazione delle disposizioni della legge sul diritto d’autore. Sotto un primo profilo, la società sosteneva che mancherebbe una delle condizioni previste dall’art. 16 della legge sul diritto d’autore affinché possa essere configurata una violazione del diritto di riproduzione, ovvero la diffusione degli articoli presso un pubblico generalizzato, circostanza che non si verificherebbe nella specie, in quanto il servizio di rassegna stampa è diretto nei confronti di un pubblico determinato (i clienti della società di media monitoring). Sotto altro profilo deduceva l’erronea interpretazione degli artt. 65 e 101 della legge sul diritto d’autore, dai quali non sarebbe desumibile il divieto alla libera utilizzazione degli articoli in una rassegna stampa, in caso di espressa riserva alla riproduzione.

Secondo il Tar le censure appena menzionate sono infondate. Da un lato, infatti, il Collegio evidenzia che l’affermazione secondo la quale la diffusione presso un pubblico generalizzato sarebbe una delle condizioni previste dall’art. 16 della legge sul diritto d’autore, affinché possa essere configurata una violazione del diritto di riproduzione tramite gli articoli della rassegna stampa ai sensi della normativa copyright, non trova rispondenza nel dato normativo, atteso – tra l’altro – che  il diritto di riproduzione è disciplinato dall’art. 13 della legge sul diritto d’autore, che non inserisce la condizione della “diffusione presso un pubblico” quale elemento del concetto di “riproduzione”. Dall’altro, il Collegio non condivide la tesi di parte ricorrente, secondo la quale l’interpretazione letterale dell’art. 65 cit. in caso di clausola di riserva condurrebbe a rendere illecita la sola riproduzione in “riviste o giornali” e non quindi nelle rassegne stampa. Al contrario, il Collegio ritiene di aderire ad una interpretazione sistematica, che tenga conto della “ratio” della legge e del quadro normativo di riferimento, con l’effetto che deve considerarsi illecita la riproduzione di articoli riservati anche nelle rassegne stampa.

Infine, il Tar Lazio ha osservato che la correttezza delle conclusioni dell’Agcom trova conferma anche nella ratio dell’art. 15 della Direttiva n. 2019/790/UE, che, pur se non ancora recepita introduce una tutela giuridica armonizzata proprio per gli utilizzi online di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione.

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