La Commissione allargata di ricorso dell’EPO si pronuncia sulla possibilità di rifiuto di una domanda brevettuale per doppia brevettazione .
Con la recente decisione G 4/19, la Commissione allargata di ricorso (EBoA) dell’Ufficio Europeo dei brevetti (EPO) si è espressa in tema di doppia brevettazione.
Tale espressione fa generalmente riferimento alla concessione di due brevetti per la medesima invenzione, a favore dello stesso titolare e nello stesso Stato. Nello specifico, si ha doppia brevettazione nel momento in cui un richiedente deposita due domande di brevetto con rivendicazioni strettamente correlate e la stessa data di deposito effettiva.
Benché la doppia brevettazione sia costantemente rifiutata dell’EPO (in quanto si ritiene che il richiedente non abbia un interesse legittimo alla concessione di un ulteriore brevetto per lo stesso trovato), manca una chiara disposizione all’interno della European Patent Convention (EPC) che vieti espressamente tale fattispecie. Di fatto, i richiedenti possono aggirare la questione aggiungendo alle nuove rivendicazioni una caratteristica atta a rendere la loro portata sufficientemente diversa dalle precedenti.
Attraverso la decisione di cui sopra, la EBoA ha confermato l’approccio della giurisprudenza maggioritaria e ribadito che, sulla base degli artt. 125 e 97(2) EPC, una domanda di brevetto può essere rifiutata se rivendica lo stesso oggetto di un brevetto che è stato concesso allo stesso richiedente e ha la stessa data di efficacia. Inoltre, la EBoA ha esteso il divieto anche ai casi in cui le rivendicazioni di una domanda divisionale si sovrappongono a quelle della sua domanda originale. Pertanto, a seguito di questa pronuncia, i brevetti possono essere rifiutati per doppia brevettazione indipendentemente dal fatto che si tratti di (i) due domande depositate lo stesso giorno, o (ii) una domanda originale o una domanda divisionale, o (iii) domande che rivendicano la stessa priorità.
In particolare, la EBoA ha confermato che il divieto di doppia brevettazione costituisce un principio di diritto procedurale ai sensi dell’articolo 125 EPC, il quale è stato interpretato in linea con i principi enunciati negli articoli 31 e 32 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.
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