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Il Consiglio dei Ministri ha approvato novità del DDL concorrenza 2021 che interviene anche su diversi punti relativi alla digitalizzazione.

Con Comunicato Stampa del 4 novembre 2021, il Governo ha annunciato l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (“DDL Concorrenza”) in tema di Comunicazioni Elettroniche. Dalle fonti attualmente disponibili risulta che il provvedimento interviene anche su diversi punti relativi alla digitalizzazione.

In particolare, per quanto riguarda la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione, il DDL Concorrenza interviene a modificare alcune norme del d. lgs. n. 33 del 2016 con il quale è stata recepita nell’ordinamento italiano la Direttiva 2014/61/UE recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

Il primo intervento riguarda i casi di richiesta di accesso, da parte di un operatore, a un’infrastruttura di rete fisica esistente al fine di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Il DDL Concorrenza conferma che il rifiuto all’accesso può essere opposto, da parte del gestore dell’infrastruttura o dell’operatore di rete, tra gli altri, nei casi in cui l’infrastruttura fisica sia oggettivamente inidonea o non vi sia disponibilità di spazio ad ospitare elementi di rete ad alta velocità. Il DDL Concorrenza aggiunge che, nel comunicare il rifiuto, devono essere precisati gli specifici motivi di inidoneità o di carenza di spazio per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e documentazione tecnica che avvalori l’oggettiva inidoneità o indisponibilità.

Il DDL Concorrenza si occupa poi degli interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica, prevedendo un coordinamento tra gestori di infrastrutture fisiche e operatori di rete che eseguono direttamente o indirettamente opere di genio civile con gli altri operatori di rete che hanno dichiarato pubblicamente piani di realizzazione nella medesima area allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. È previsto che il coordinamento riguardi il processo di richiesta dei permessi, la non duplicazione inefficiente di opere del genio civile, la condivisione dei costi di realizzazione. È altresì previsto che l’AGCom vigili sul rispetto di tale coordinamento e che, in caso di inadempienza, intervenga con provvedimenti che stabiliscono le modalità del coordinamento medesimo, il cui mancato rispetto può comportare l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche. È inoltre previsto che in assenza di infrastrutture disponibili, l’installazione delle reti di comunicazione ad alta velocità sia effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale.

Infine il DDL Concorrenza interviene anche sul c.d. Decreto Bersani bis (d.l. n. 7 del 2007, convertito con modificazioni dalla L. n. 40 del 2007), prevedendo l’obbligo in capo agli operatori di comunicazioni elettroniche di acquisire la prova del previo consenso espresso del cliente in caso di eventuale addebito del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi. Il DDL Concorrenza prevede in ogni caso il divieto in capo agli operatori di attivare, senza il previo consenso espresso e documentato del consumatore o dell’utente, servizi in abbonamento forniti dagli stessi operatori o da terzi. Il divieto include i servizi che prevedono l’erogazione di contenuti digitali forniti sia attraverso SMS e MMS, sia tramite connessione dati, con addebito su credito telefonico o documento di fatturazione.

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Autori : Giulia Zammataro e Massimo D’Andrea

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