Le modifiche del Codice del Consumo prevedono significative novità in merito alle garanzie a tutela dei consumatori dei servizi e dei beni, anche digitali, che saranno efficaci dal 1 gennaio 2022, obbligando le aziende a revisionare urgentemente i propri termini e condizioni e la propria operatività.
In attuazione della Direttiva (UE) 2019/771, il Decreto Legislativo 4 novembre 2021 n. 170 ha introdotto una serie di modifiche al Codice del Consumo. Di seguito riportiamo le modifiche più rilevanti:
Ambito di applicazione delle modifiche del Codice del Consumo
Le modifiche si applicano ai contratti di vendita conclusi tra consumatore e venditore sia online, tramite qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza, che attraverso canali di commercializzazione tradizionali, analizzando aspetti quali la conformità dei beni al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità, le modalità di esercizio di tali rimedi e le garanzie convenzionali.
Ne consegue che qualsiasi azienda coinvolta in un business B2C ne deve tener conto. Tuttavia, anche le aziende che hanno un business B2B con i propri beni/servizi poi rivenduti da distributori ai consumatori finali, dovranno analizzare l’impatto delle modifiche del Codice del Consumo perché i propri distributori gli chiederanno di fornire le garanzie tali da potersi tutelare nei confronti dei consumatori.
Per i beni e servizi digitali ci sono norme speciali applicabili che analizziamo nella seconda parte di questo articolo.
La garanzia di conformità dei beni al contratto viene rafforzata
Il Codice del Consumo rafforza gli obblighi del venditore circa l’idoneità dei beni alle esigenze del consumatore, alla conformità dei beni alla descrizione, alle dichiarazioni pubbliche (e.g. anche le pubblicità e le dichiarazioni eseguite in fase di vendita), o addirittura al campione da fornire, alla completezza del materiale e degli accessori da fornire e alle caratteristiche del bene venduto.
Si tratta di un cambiamento notevole rispetto all’impostazione soprattutto anglosassone di fornire i beni “as is“, senza alcuna garanzia di conformità. Inoltre, le modifiche del Codice del Consumo hanno lo scopo di evitare che il consumatore debba scoprire dei costi ulteriori “nascosti” per poter utilizzare pienamente le funzionalità del bene venduto.
Inoltre, rispetto ai beni con elementi digitali, il venditore diviene obbligato a fornire al consumatore per un periodo ragionevole gli aggiornamenti che sono necessari a garantire la conformità del bene venduto, anche informando il consumatore della disponibilità di tali aggiornamenti.
Il regime di responsabilità e garanzia dei beni di consumo del venditore diventa più gravoso
Come già previsto dal precedente regime sulla garanzia dei beni di consumo, il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene che si manifesta entro due anni da tale momento. In caso di fornitura di beni e servizi digitali che duri più di due anni, questa responsabilità si estende però per tutta la durata della fornitura. Al contrario, in caso di beni usati, la responsabilità può essere ridotta ad almeno un anno.
L’azione del consumatore diretta a far valere i difetti si prescrive però in 26 mesi dalla consegna dei beni, a meno che i difetti siano stati dolosamente occultati dal venditore.
Viene estesa la presunzione che il difetto del bene consegnato già esistesse al momento della consegna da 6 mesi ad un anno e per tutta la durata della fornitura in caso di beni e servizi digitali, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Si crea quindi una inversione dell’onere della prova a carico del venditore circa la presenza del difetto al momento della consegna e quindi la sua responsabilità.
Rimangono a beneficio del consumatore i rimedi, in caso di difetto di conformità del bene, del ripristino della conformità, o di ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o di richiedere la risoluzione del contratto alle condizioni previste dal Codice del Consumo. Tuttavia, viene espressamente previsto che il consumatore può rifiutarsi di eseguire il pagamento di qualsiasi parte di prezzo fino a quando il venditore non abbia adempiuto agli obblighi relativi alla garanzia.
Anche gli obblighi derivanti da una eventuale garanzia convenzionale diventano più gravosi. In particolare, se le condizioni stabilite nella dichiarazione di garanzia convenzionale sono meno vantaggiose per il consumatore rispetto alle condizioni stabilite nella relativa pubblicità, la garanzia convenzionale vincola il venditore secondo le condizioni stabilite nella pubblicità relativa alla garanzia convenzionale. Ciò vale a meno che la pubblicità associata sia stata corretta prima della conclusione del contratto secondo le stesse modalità, o con modalità simili a quelle in cui è stata resa.
Norme speciali per la vendita di beni e servizi digitali a favore dei consumatori
Rispetto ai servizi e contenuti digitali, il Decreto Legislativo 4 novembre 2021 n. 173 ha introdotto ulteriori modifiche al Codice del Consumo in attuazione della Direttiva (UE) 2019/770 che anche in tal caso entreranno in vigore dal 1 gennaio 2022.
Le nuove previsioni del Codice del Consumo stabiliscono che il professionista ha adempiuto l’obbligo di fornitura quando
- il contenuto digitale o qualunque mezzo idoneo per accedere al contenuto digitale o per scaricarlo è reso disponibile o accessibile al consumatore e
- il servizio digitale è reso accessibile al consumatore o a un impianto fisico o virtuale scelto da quest’ultimo.
Gli obblighi introdotti per i servizi e i contenuti digitali sono sostanzialmente simili a quelli previsti dalle disposizioni sopra richiamate in relazione alla vendita dei beni. Sono tuttavia previste delle disposizioni specifiche in relazione alla modifica del contenuto o servizio digitale da parte del professionista, il che può avvenire solo
- se previsto dalle condizioni generali con una motivazione valida,
- la modifica è realizzata senza costi aggiuntivi per il consumatore,
- il consumatore è informato in modo chiaro e comprensibile della modifica; o
- se la modifica incide negativamente sull’utilizzo del bene o servizio digitale, qualora il consumatore è informato, con un anticipo ragionevole su un supporto durevole, sulle modalità e il momento in cui viene effettuata la modifica e della sua possibilità di recedere dal contratto o circa la possibilità di mantenere il contenuto digitale o il servizio digitale senza tale modifica. In caso di recesso dal contratto, il consumatore ha diritto a ricevere il rimborso del corrispettivo pagato.
Quest’ultima previsione è decisamente onerosa per la gestione dei beni e servizi digitali. Di fatto le aziende dovranno essere in grado di provare che le modifiche non pregiudicano negativamente i diritti dei consumatori.
I diritti dei consumatori sono inderogabili
Viene indicato espressamente che i diritti dei consumatori non sono derogabili e qualsiasi accordo volto ad escludere o limitare i diritti dei consumatori a loro danno del consumatore, anche in modo indiretto e tramite l’indicazione della normativa di un Paese non appartenente all’Unione europea, è nullo.
Oltre alla nullità della clausola, bisognerà valutare la possibilità di una eventuale azione di risarcimento da parte dei consumatori, anche alla luce della più ampia portata della nuova forma di class action prevista dalla normativa italiana. Inoltre, come già avvenuto in passato, qualora le clausole contrattuali non riconoscano ai consumatori dei loro diritti, AGCM potrebbe considerare la condotta quale pratica commerciale scorretta con sanzioni fino a € 5 milioni per violazione.
Cosa devono fare le aziende per conformarsi alle nuove previsioni del Codice del Consumo?
Quale conseguenza di queste modifiche ci aspettiamo che le condizioni generali di vendita di beni e servizi sia digitali che fisici dovranno essere modificate. Inoltre, gli obblighi introdotti dalle modifiche al Codice del Consumo hanno conseguenze anche operative con riferimento ai servizi che devono essere forniti ai clienti e finanziarie.
Il tempo a disposizione è poco perché le nuove previsioni entreranno in vigore dall’1 gennaio 2022. Quindi le aziende non possono permettersi ulteriori ritardi.
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