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Il Tribunale di Milano ha chiarito rispetto ad un brand di moda francese famoso per uno dei suoi modelli di punta di borsa che il successo commerciale di un prodotto non è sufficiente per godere della protezione del diritto d’autore.

Il caso riguardava la vendita di borse che imitavano il modello della borsa in questione, per le quali il brand di moda francese ha denunciato la violazione del marchio e del diritto d’autore, nonché la concorrenza sleale. Per quanto riguarda il primo motivo, il brand francese aveva diverse registrazioni UE per marchi 3D che coprivano la forma trapezoidale e gli elementi distintivi della borsa. Dato che il prodotto contestato ha ripreso tutti gli elementi distintivi della borsa originale, come le cuciture, i manici tubolari e le due linguette di pelle alle estremità della cerniera, il Tribunale di Milano ha accolto l’accusa di violazione del marchio.

Tuttavia, per quanto riguarda la rivendicazione della protezione del diritto d’autore, il Tribunale nella sentenza del 13 dicembre 2021 ha ritenuto che non fosse applicabile alla borsa in quanto non era soddisfatto il requisito del “valore artistico” per la tutela del copyright.

Infatti, il valore artistico può essere desunto da una serie di parametri oggettivi, quali:

  • il riconoscimento da parte degli ambienti culturali e istituzionali delle qualità estetiche e artistiche del prodotto;
  • l’esposizione in mostre o musei;
  • la pubblicazione su riviste specializzate;
  • premi assegnati;
  • l’acquisizione di un valore di mercato così alto da trascendere quello legato unicamente alla sua funzionalità o alla creazione di un artista noto.

Il Tribunale ha chiarito che “non sembra possibile individuare, nel caso in questione, l’effettiva esistenza del valore artistico richiesto perché tale articolo possa godere di tale protezione specifica“. Infatti, il Tribunale ha ritenuto che, nonostante l’innegabile successo commerciale della borsa dimostrato da 54 milioni di articoli venduti in 1.500 punti vendita, il brand francese non ha fornito elementi che potessero confermare la presenza del requisito del valore artistico nell’aspetto estetico esterno della borsa in questione.

A prima vista, si potrebbe quindi sostenere che la decisione si discosta dalla più recente giurisprudenza italiana in materia di tutela del diritto d’autore, soprattutto a seguito della decisione Cofemel, dove la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha chiarito che qualsiasi disposizione nazionale che conceda la tutela del diritto d’autore a opere creative soggette a requisiti diversi dall’originalità (ad esempio il requisito italiano del “valore artistico” o quello portoghese dell'”effetto estetico” nel caso in questione) non è conforme al diritto comunitario.

Tuttavia, le conclusioni raggiunte dal Tribunale si possono spiegare con il fatto che il brand francese non sia riuscita a fornire prove adeguate e specifiche in relazione al requisito del valore artistico e che vi fosse un precedente del 2017 della stessa Corte sulla stessa borsa che negava la protezione del copyright, espressamente citato e invocato nella decisione.

Pertanto, poiché parte attrice non ha presentato alcuna nuova argomentazione o prova, il Tribunale non ha avuto motivo di discostarsi dal suo precedente. Ad ogni modo, il caso mostra l’importanza di costruire un portfolio esaustivo e la necessità di distinguere le prove necessarie ai fini del carattere distintivo da quelle relative al valore artistico, perché il successo commerciale del prodotto è adatto per il primo ma non è sufficiente per il secondo.

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Autori: Giulia Gialletti e Merrel Lommen

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