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AgCom sanziona la violazione del divieto di pubblicità del gioco dovuta per la prima volta alla cartellonistica che promuoveva l’apertura di un sala VLT, sollevando interessanti spunti rispetto alla definizione della sanzione.

La decisione di AgCom sulla violazione del divieto di pubblicità del gioco tramite la cartellonistica

La decisione è di rilievo perchè non c’erano state finora delle sanzioni per il divieto di pubblicità del gioco dovuta ad una cartellonistica pubblicitaria. In precedenza, AgCom si era concentrata principalmente sulla pubblicità online su Internet.

Inoltre, nel caso di specie, AgCom ha optato per sanzionare sia:

  • il “titolare del mezzo di comunicazione o di destinazione” che, secondo le Linee Guida sul divieto di pubblicità del gioco, è il “titolare dei diritti di proprietà o il soggetto che ha la possibilità di influenzare il contenuto o la diffusione del messaggio pubblicitario” e nel caso particolare era la società che gestiva la cartellonistica pubblicitaria; e
  • il “committente del servizio pubblicitario” che, secondo le Linee guida italiane sul divieto di pubblicità del gioco, è “il professionista che stipula un contratto pubblicitario per la promozione dei propri beni e servizi” e quindi in questo caso il gestore della sala VLT.

Tale posizione diverge da quanto avvenuto in una precedente decisione dove AgCom non aveva sanzionato il sito Internet di gambling che era promozionato.  Tuttavia, questa decisione poteva essere dovuta al fatto che si trattava di un operatore di gioco d’azzardo non autorizzato e situato all’estero. È vero che le Linee guida italiane sul divieto di pubblicità del gioco d’azzardo limitano l’ambito di applicazione della suddetta disposizione a:

  1. alle società con sede legale in Italia, anche con sedi secondarie in Italia;
  2. operatori autorizzati a offrire servizi di gioco in Italia dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, se situati all’estero; e
  3. società autorizzate a fornire servizi media e audiovisivi in Italia, se situate all’estero.

Tuttavia, come principio generale, le Linee guida italiane sul divieto di pubblicità del gioco d’azzardo sono di mero supporto interpretativo e, in caso di contrasto con le disposizioni del Decreto Dignità, prevarrà quest’ultimo. Pertanto, questa limitazione dell’ambito di applicazione del divieto di pubblicità del gioco potrebbe essere contestata.

Ulteriore punto di riflessione che emerge dalla decisione riguarda il calcolo della sanzione. AgCom ha infatti emesso un’unica multa di 50.000 euro di cui sono responsabili solidalmente il proprietario del mezzo di comunicazione e il committente del servizio pubblicitario, anche se l’annuncio è stato pubblicato per più di un giorno. Anche in questo caso, si tratta di una posizione diversa da quella adottata in precedenti decisioni quando AgCom aveva comminato una multa di 100.000 euro per la violazione del divieto di pubblicità del gioco in quanto l’annuncio era stato esposto per due giorni, considerati come due violazioni distinte alle quali era stata applicata la multa minima di 50.000 euro.

Quali sono i principali elementi della decisione di AgCom che possono essere rilevanti per le future contestazioni?

Alla luce di quanto sopra indicato, possiamo evidenziare che:

  1. l’esistenza di un accordo pubblicitario che prevede un corrispettivo comporta di per sé all’assunzione di responsabilità da parte di soggetti diversi, ma solo e nella misura in cui l’AgCom può essere competente;
  2. il metodo di calcolo delle potenziali sanzioni per violazione del divieto di pubblicità del gioco è contraddittorio e può sollevare diversi motivi di ricorso;
  3. i poteri di indagine adottati negli ultimi mesi da AgCom fanno quasi sempre seguito a segnalazioni ricevute da soggetti concorrenti.

La questione è piuttosto rilevante in quanto la decisione potrebbe ulteriori indicazioni agli operatori in merito alla portata del divieto.

Su un argomento simile si può leggere “Google non è responsabile per la violazione del divieto di pubblicità dei giochi“.

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