Il regime del Regolamento ECSP applicabile alle piattaforme di crowdfunding è completato con la designazione di Consob e Banca d’Italia quali autorità competenti.
All’inizio dello scorso novembre 2021 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 2020/1503 (Il Regolamento ECSP) in materia di fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e Consob e Banca d’Italia sono state recentemente designate quali autorità competenti per l’autorizzazione e la supervisione dei prestatori di servizi di crowdfunding.
Il Regolamento ECSP ha introdotto importanti cambiamenti sia per le piattaforme di servizi di crowdfunding, che per le imprese. Ad oggi, infatti, esse possono contare su un complesso di regole semplificate ed uniformi per offrire i propri servizi a livello europeo e anche su una base più ampia di finanziatori, avendo a propria disposizione un mercato che supera i confini nazionali. Uno degli obiettivi primari del Regolamento ECSP è proprio quello di rimuovere i maggiori ostacoli alla prestazione transfrontaliera di servizi di crowdfunding.
Nel tentativo di supportare ed agevolare le piccole e medie imprese e le start-up nell’accesso al credito, il Regolamento ECSP è applicabile unicamente ai soggetti che vogliono gestire piattaforme di crowdfunding basate sul prestito (lending-based o P2P) e sull’investimento (equity based), rimanendo escluse dall’ambito di applicazione le forme di crowdfunding non volte all’ottenimento di un guadagno economico. Inoltre, il Regolamento introduce molteplici norme finalizzate a garantire maggior tutela agli investitori.
Il Regolamento ECSP vuole responsabilizzare i fornitori di servizi di crowdfunding richiedendo un’azione preliminare di analisi e valutazione dei progetti proposti, al fine di avere un’esposizione al rischio mitigata e ragionata.
A seguito dell’estensione del periodo transitorio del Regolamento ECSP di un ulteriore anno, a partire al 10 novembre 2023 per poter gestire piattaforme di questo tipo, è necessario che i fornitori di servizi di crowdfunding richiedano e ottengano un’apposita autorizzazione, la cui disciplina deve essere assoggettata a regole uniformi a livello europeo e alla vigilanza delle autorità di ciascuno Stato membro.
A seguito della richiesta e ottenimento, i fornitori saranno sottoposti alla vigilanza dell’autorità designata e saranno inseriti in un registro appositamente istituito dall’ESMA (European Securities and Markets Authority) che consentirà di ottenere un passaporto europeo grazie al quale potranno operare in tutti gli Stati membri, consentendo così alle imprese di raccogliere fondi anche oltre i confini nazionali.
In qualità di autorità competenti per l’autorizzazione e la supervisione dei prestatori di servizi di crowdfunding a livello nazionale, Consob e Banca d’Italia potranno ricevere istanze formali per il rilascio dell’autorizzazione ad operare come fornitore di servizi di crowdfunding ai sensi del Regolamento ECSP e dei relativi Regolamenti Delegati e avviare il relativo processo valutativo solo a seguito dell’adozione del decreto legislativo di attuazione.
Al fine di favorire un ordinato avvio del nuovo regime, in attesa del completamento del processo di adeguamento della normativa nazionale, Consob e Banca d’Italia si sono rese disponibili a intrattenere interlocuzioni informali per orientare gli operatori interessati alla futura presentazione delle domande di autorizzazione, fornendo anche chiarimenti e, se del caso preliminari considerazioni, sugli elementi informativi e documentali da allegare alle istanze.
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “ICO e cripto-attività: la parola alla Consob”.