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AgCom ha adottato una sanzione nei confronti della società Meta per un importo pari a 750.000 euro per violazione del divieto di pubblicità del gioco in quanto ha consentito la possibilità di effettuare pubblicità di attività di gioco e scommessa con vincite in denaro tramite il social media Facebook.

Abbiamo già discusso in passato del divieto di pubblicità dei giochi con vincita in denaro previsto dal c.d. Decreto Dignità e di cosa sia possibile fare e cosa sia vietato ai sensi della relativa disciplina (si legga sull’argomento “Divieto di pubblicità dei giochi: cosa NON FARE e cosa FARE“).

Questa normativa è stata altamente criticata perché non raggiunge l’obiettivo di ridurre la dipendenza dal gioco d’azzardo. Al contrario, alimenta dei comportamenti distorsivi e toglie una notevole fonte di guadagno ad esempio alle società sportive.

In attuazione dell’attuale normativa sul divieto di pubblicità del gioco con vincita in denaro, AgCom ha  adottato il primo provvedimento nei confronti di una piattaforma di social media. Nel caso di specie, AgCom ha rilevato l’esistenza di 5 contenuti sponsorizzati (video, immagini ed collegamenti ipertestuali), presenti sul social media Facebook, aventi natura di comunicazione pubblicitaria di attività di gioco e scommessa con vincite in denaro.

Di seguito riportiamo la nostra analisi della controversia:

Le difese di Meta contro la violazione del divieto di pubblicità del gioco con vincita in denaro

Meta Platforms Ireland Limited ha sostenuto che, in quanto soggetto giuridico straniero, con sede legale in uno stato UE diverso dall’Italia, il divieto di pubblicità di giochi e scommesse con vincite in denaro non trova applicazione nei propri confronti ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 delle Linee Guida AgCom sull’argomento ai sensi delle quali il divieto trova applicazione nei confronti dei soggetti:

  • aventi la sede legale, ivi incluse le sedi secondarie, in Italia; o
  • con sede legale all’estero, qualora abbiano ricevuto la concessione per l’offerta del gioco a pagamento in Italia dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli o siano stati autorizzati alla fornitura di servizi media audiovisivi in Italia.

La società ha poi osservato che, in qualità di hosting provider passivo, non è legalmente tenuta a monitorare i contenuti presenti sul social media Facebook prima della loro pubblicazione e di conseguenza non può essere ritenuta responsabile dei contenuti per il suo tramite diffusi.  A tal proposito, la società ha richiamato la sentenza del TAR Lazio n. 11036/2021 secondo cui  Google Ireland Limited è esente da responsabilità per gli annunci, i cui contenuti erano stati ritenuti in violazione del divieto di pubblicità del gioco, ospitati sulla propria piattaforma, ritenendolo applicabile anche al proprio scenario in ragione dello status di hosting provider passivo riconosciuto dai tribunali nazionali a Facebook ai sensi della Direttiva E-Commerce UE.

Inoltre, Meta ha dichiarato di aver rimosso tutti i contenuti in quanto gli stessi violavano le regole del social media Facebook ed è desiderosa di avviare un dialogo con l’AgCom per individuare dei meccanismi che consentano alla stessa di segnalare in modo più rapido e agevole i contenuti ritenuti in violazione del divieto di pubblicità del gioco. Meta si è dunque resa disponibile a in relazione a qualsiasi futura richiesta o domanda che le venisse presentata attraverso i canali appropriati in merito a contenuti potenzialmente illeciti riguardanti il gioco con vincite in denaro.

La posizione dell’AgCom sulla violazione da parte di Meta del divieto di pubblicità di giochi tramite Facebook

AgCom non ha condiviso i rilievi di Meta sulla mancata violazione del divieto di pubblicità del gioco tramite il social media sostenendo che

  • le menzionate Linee Guida Agcom hanno il solo ruolo di circolare interpretativa – come tali prive della natura di atto amministrativo precettivo – “le cui indicazioni, seppure volte ad indirizzare uniformemente l’attività degli uffici, possono essere motivatamente disattese dalla stessa autorità emanante, all’esito di diversa valutazione […]” e
  • i destinatari del divieto di pubblicità dei giochi con vincita in denaro sono pertanto tutti i soggetti coinvolti nella comunicazione promozionale: committente, proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e l’organizzatore dell’evento.

Si tratta quindi di un divieto generale che introduce una responsabilità oggettiva in capo ad una pluralità di soggetti tutti egualmente responsabili. E’ stato poi chiarito che la normativa introdotta dalla Direttiva eCommerce non trova applicazione alla materia del gioco con vincite in danaro, poiché espressamente esclude dal suo perimetro i giochi d’azzardo.

Con riferimento alle condotte contestate, i video e le immagini relative a giochi con vincite in denaro riscontrati da AgCom nella propria attività di monitoraggio riguardano contenuti sponsorizzati da Meta dietro pagamento di utenti business ossia pagine di aziende commerciali e la sponsorizzazione è una vera e propria pubblicità della piattaforma, finalizzata a raggiungere le persone che potrebbero interagire con le aziende committenti in base alla loro posizione, ai loro interessi e ad altri fattori.

Poiché l’inserzione pubblicitaria non è mai immediata ma viene resa pubblica solo dopo almeno 24 ore, che è il tempo necessario a Meta per effettuare un controllo della stessa per assicurarsi che rispetti le Normative pubblicitarie della piattaforma, Meta non assume il ruolo di hosting provider passivo.

Agcom ha infine rilevato come Meta consente ai propri clienti la possibilità di promuovere direttamente siti di giochi con vincite in denaro. Nel dettaglio, nell’apposita sezione dedicata al proprio servizio pubblicitario Transparency Center, Meta illustra la propria “normativa” pubblicitaria. All’interno di tale sezione è esplicitamente stabilito che “le inserzioni che promuovono gioco d’azzardo e gaming online in cui sia richiesto un valore monetario per giocare (inclusi contanti o valute digitali/virtuali, ad esempio i bitcoin) e vi sia in palio un valore monetario di qualunque genere sono consentite solo previa autorizzazione scritta da parte nostra.”

La sanzione di AgCom contro Meta per violazione del divieto di pubblicità del gioco

In relazione alla misura della sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione del divieto di pubblicità del gioco, la stessa è pari al 20% del valore della sponsorizzazione con un minimo importo di euro 50.000  per ciascuna violazione accertata e, dunque, per ciascun contenuto sponsorizzato oggetto di contestazione.

AgCom ha però ritenuto di dover aumentare la sanzione comminata, sino al triplo per ciascuna condotta accertata in ragione della (i) gravità delle medesime, (ii) della dimensione della piattaforma e (iii) della natura stessa del meccanismo della sponsorizzazione tale da diffondere il contenuto pubblicitario a un elevato numero di utenti. Quale conseguenza di ciò la sanzione ha raggiunto l’importo di € 750.000.

Le indicazioni che emergono dalla sanzione

AgCom ha inteso sanzionare la natura promozionale dei messaggi veicolati attraverso i contenuti presenti sul social media Facebook operato da Meta. Di conseguenza, risulta quanto più necessario per gli operatori di gioco riformulare i propri claim in materia di giochi e scommesse per enfatizzare il contenuto meramente informativo nel rispetto del principio di non ingannevolezza, continenza e trasparenza, evitando qualsivoglia riferimento a call to action atteso che in questo caso il consumatore potrebbe essere spiazzato dal c.d. “effetto sorpresa”.

Su un argomento simile si può leggere “Google non è responsabile per la violazione del divieto di pubblicità dei giochi“.

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