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Dopo il Regolamento UE 858/2022 (DLT Regime Pilot), il Governo ha approvato il Decreto Legge n. 25/2023 (Decreto sulla tokenizzazione) per l’introduzione di regole sulla emissione e circolazione di strumenti finanziari in forma digitale, la cui legge di conversione è stata appena approvata dal Senato passando, così, alla Camera per l’approvazione definitiva.

  1. Le principali novità del decreto legge tokenizzazione

Il Decreto sulla tokenizzazione si applica a diverse tipologie di strumenti tra cui le azioni e obbligazioni di società per azioni; titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata; ricevute di deposito relative ad obbligazioni e ad altri titoli di debito di emittenti non domiciliati emesse da emittenti italiani; altri titoli di debito ammessi dalla legge; strumenti del mercato monetario; e azioni o quote di fondi (FIA o OICVM) italiani.

Le principali novità del Decreto tokenizzazione consistono:

  • nella possibilità di utilizzare un sistema di emissione e circolazione dematerializzato diverso da quello che è attualmente previsto dal D.lgs n. 58/1998 (TUF). Pertanto, è stata ammessa la possibilità che gli strumenti finanziari sopra elencati possano essere emessi e circolare “tramite scritturazioni su un registro per la circolazione digitale” tenuto da un responsabile del registro oppure da un gestore di una infrastruttura di mercato DLT previa l’autorizzazione alla sandbox regolamentare europea disciplinata dal DLT Pilot Regime. In particolare, il gestore di una infrastruttura DLT è preposto allo svolgimento della fase di post-trading di tali strumenti finanziari (SS DLT), oppure, alla luce della nuova infrastruttura di mercato TSS DLT introdotta dal DLT Pilot Regime, allo svolgimento di entrambe le fasi di trading e post-trading.

Il Decreto tokenizzazione, inoltre, specifica che il numero di strumenti finanziari digitali e soggetti coinvolti nelle operazioni su tali strumenti potrà essere eventualmente ampliato a seguito dell’emanazione di un regolamento da parte di CONSOB entro due mesi dall’entrata in vigore del Decreto tokenizzazione;

  • nella legittimazione all’esercizio dei diritti connessi alle dinamiche societarie, ovvero i diritti amministrativi e patrimoniali connessi con gli strumenti finanziari digitali e la tenuta dei libri sociali attraverso il registro per la circolazione digitale. A ciò, si aggiunge anche la possibilità di costituire dei vincoli sugli strumenti finanziari digitali che dovranno essere esclusivamente scritturati sul registro per la circolazione digitale; e
  • nell’istituzione della figura di un responsabile del registro per la circolazione digitale di strumenti finanziari digitali non scritturati all’interno dei registri relativi alle infrastrutture di mercato SS DLT e TSS DLT. Tale responsabile potrà anche coincidere con un soggetto diverso dagli intermediari vigilati (SIM, banche, imprese di investimento ecc.), oppure, per i depositari centrali di titoli (CSD), essi sono iscritti “di diritto” avendo ottenuto previamente l’autorizzazione ai sensi della disciplina prevista in materia di investimento (Regolamento (UE) n. 909/2014 – CSDR). Tuttavia, per accedere all’elenco dei responsabili del registro, sarà necessario soddisfare tutti i requisiti patrimoniali e organizzativi dettagliatamente elencati dall’articolo 20 del Decreto tokenizzazione. Rispetto a quest’ultimo punto, è stato precisato da CONSOB e Banca d’Italia che la creazione di di un responsabile del registro diverso dal gestore di una infrastruttura di mercato DLT, serve a coprire un segmento del mercato concernente gli scambi bilaterali dei degli strumenti finanziari digitali in mercati Over The Counter (OTC), dubbio peraltro già sollevato nella Call for Evidence in uno dei primi report di ESMA sul DLT Pilot Regime.
  1. Linee Guida e standard internazionali

Grazie al Decreto tokenizzazione, sarà dunque possibile raccogliere capitale tramite le security token offerings (STOs), rispetto alle quali sono già in essere standard e regole di condotta che possono agevolare e indirizzare gli interessati nello svolgere tali operazioni. Alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto tokenizzazione, un aspetto da considerare è la combinazione di DLT permissioned e permissionless a seconda delle esigenze degli operatori e il quadro regolatorio di riferimento.

Ad esempio, l’accesso a determinate infrastrutture necessiterebbe dell’impiego di una DLT permissioned, in quanto dovrebbe essere garantito un maggiore controllo su chi accede alla piattaforma dove avvengono le negoziazioni. Al contrario, coerentemente con le disposizioni del Decreto tokenizzazione, l’emissione di strumenti finanziari comporterebbe la pubblicazione delle informazioni richieste dal Decreto tokenizzazione così come mutuate dalle disposizioni del Codice Civile. Pertanto, al fine di rendere tali informazioni in ogni momento disponibili agli investitori, grantite dal il sottostante algoritmo del consenso, si potrebbe pensare all’implementazione di una DLT permissionless. Tuttavia, tale ragionamento varrebbe soltanto nel caso di Security Token negoziati o regolati da infrastrutture di mercato disciplinate dal DLT Pilot Regime dal momento che, ai sensi del Decreto tokenizzazione, ogni emissione di strumenti finanziari digitali non scritturati in SS DLT o TSS DLT deve essere iscritta in un solo registro per la circolazione digitale, a cui è associato un unico responsabile.

Inoltre, secondo quanto previsto dal DLT Pilot Regime e dal Decreto tokenizzazione le infrastrutture digitali utilizzate per l’emissione e la negoziazione degli strumenti finanziari digitali devono rispettare certi livelli di sicurezza e affidabilità; pertanto, come suggerito da alcuni standard internazionali, è necessario assoggettare il protocollo informatico a periodici audit di sicurezza e implementarlo riflettendo gli eventuali obblighi normativi o contrattuali (ad esempio, limitando il numero di transazioni possibili oppure nel caso di clausole lockup). Come anticipato, i modi per rendere effettive tali limitazioni sono diversi e devono essere calibrati a seconda delle esigenze e la STO di riferimento; in particolare, attraverso la modifica del codice all’interno (i) del singolo Security Token; (ii) del protocollo DLT stesso; o (iii) del servizio di Oracles.

  1. Conclusioni

Il Decreto tokenizzazione consente adeguare le nuove regole europee relative al DLT Pilot Regime e quelle preesistenti in materia di investimenti. Grazie a tale intervento sarà possibile (almeno nella teoria) sperimentare una nuova forma di emissione e circolazione dei titoli tramite il ricorso alla tecnologia DLT. Nell’ambito della c.d Decentralized Finance (DeFi), infatti, il ricorso alla DLT e al processo di tokenizzazione dei titoli costituisce un’innovazione in termini di:

  • costi di transazione e tempi di esecuzione dei contratti: in una infrastruttura di tipo TSS DLT, gli smart contract potrebbero essere programmati fino al punto di svolgere sia l’attività di matching della domanda e offerta degli strumenti finanziari sia quella di settlement rimuovendo, così, gli intermediari quali broker, banche depositarie e controparti centrali (CCP);
  • asimmetria informativa: le disposizioni del DLT Pilot Regime e del Decreto tokenizzazione si concentrano sulla trasparenza delle informazioni relative alla natura dei token e delle transazioni che avvengono sui registri; e
  • tempo di esecuzione delle operazioni: per la maggior parte delle transazioni azionarie, il regolamento delle operazioni avviene due giorni lavorativi dopo il giorno di esecuzione dell’ordine, o T+2 (data di negoziazione più due giorni). Invece, le operazioni precompilate sugli smart contract vengono eseguite automaticamente, cioè al verificarsi delle condizioni su cui le parti si sono accordate.

In altre parole, la tokenizzazione è un fenomeno che si sta evolvendo velocemente e, probabilmente, quest’anno sarà uno dei principali protagonisti nel settore crypto.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo: “Regime di Tokenizzazione di DLT in vigore con le Linee Guida ESMA, il Regime Pilota e il nuovo Decreto Legge”.

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