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Il 23 settembre 2023 è il termine ultimo per le società di grandi di dimensioni di pubblicare la dichiarazione di accessibilità, e più in generale di conformarsi alla normativa sull’accessibilità di siti internet e applicazioni web.

Il 5 gennaio 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Circolare n. 3 del 2022 dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), adottata con determinazione n. 352 del 2022, circa i criteri interpretativi sull’ambito di applicazione della Legge 9 gennaio 2004, n. 4 (la c.d. Legge Stanca), che aveva portato molti professionisti a domandarsi se fosse necessario conformarsi agli obblighi in tema di accessibilità dei siti Internet, o meno.

Ambito di applicazione della normativa sull’accessibilità dei siti Internet

Ma facciamo un passo indietro. Il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, aveva esteso l’applicazione degli obblighi in materia di accessibilità della Legge Stanca anche ai soggetti privati che (i) offrono servizi al pubblico (ii) attraverso siti web o applicazioni mobili (iii) con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a cinquecento milioni di euro”, chiamati ad adeguarsi entro il 5 novembre 2022.

Tuttavia, prima della pubblicazione della Circolare, non era chiaro quale fosse esattamente l’ambito di applicazione della Legge Stanca, e sembravano rientrare – e di conseguenza, doversi conformare – tutti i soggetti privati che offrivano i loro servizi, ad un gruppo indeterminato di utenti, attraverso siti web e applicazioni mobili.

La Circolare finalmente delimita l’ambito di applicazione della Legge Stanca, anche alla luce del Decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82 di recepimento del c.d. Accessibility Act, applicabile a partire dal 2025. In particolare, la Circolare chiarisce che i privati assoggettati agli obblighi di accessibilità, sono i soggetti erogatori di:

  • siti web e applicazioni mobili;
  • contenuti extranet e/o intranet, pubblicati a partire dal 23 settembre 2019; e
  • contenuti che si trovano su dispositivi mobili per gruppi chiusi di utenti – o utilizzati per determinati contesti – usati però da un ampio numero di utenti,

che offrono servizi al pubblico, intesi dall’AgID come i servizi c.d. essenziali di seguito indicati:

·       energia;

·       gas;

·       acqua;

·       trasporto di passeggeri;

·       servizi postali ed attività di corriere;

·       servizi di sanità ed assistenza sociale;

·       servizi di istruzione;

·       raccolta dei rifiuti;

·       servizi delle comunicazioni elettroniche;

·       servizi bancari;

·       servizi funebri;

·       servizi veterinari;

·       servizi media basati sulle trasmissioni in diretta che sono mantenuti on line o ripubblicati dopo la trasmissione e, più in generale, media basati sul tempo preregistrati, pubblicati dal 23 settembre 2020;

·       servizi di commercio elettronico, aventi ad oggetto “beni di prima necessità”, ovvero quei prodotti senza i quali non sarebbe possibile svolgere una dignitosa esistenza.

Per evitare ulteriori confusioni, AgID fornisce una serie di esempi anche su cosa si deve intendere per beni di prima necessità (in questo caso, si tratta però di un elenco non esaustivo):

·       generi alimentari e bevande;

·       apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;

·       tabacco;

·       ferramenta, vernici, materiale elettrico e termoidraulico;

·       articoli igienico-sanitari;

·       articoli per l’illuminazione;

·       farmaci, articoli medicali e ortopedici;

·       articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale;

·       materiale per ottica e fotografia;

·       combustibile per uso domestico e per riscaldamento;

·       prodotti per l’igiene della casa.

La normativa si applica ai gruppi che hanno un fatturato medio annuo nei 3 anni precedenti di almeno 500 milioni di euro e che offrono i loro servizi a un numero indefinito di utenti.  A questo proposito, la circolare AgID chiarisce che il fatturato va calcolato rispetto al gruppo, che “è considerato un’unica impresa“.

Obblighi per i soggetti erogatori

I soggetti erogatori, ai quali si applicano le disposizioni della Legge Stanca, erano chiamati ad adeguarsi entro il 5 novembre 2022. In particolare, questi devono:

  1. entro il 23 settembre di ogni anno, compilare la Dichiarazione di Accessibilità, (lo strumento con il quale si rende pubblico lo stato di accessibilità di ogni sito web e app); e
  2. implementare i requisiti tecnici come richiesti dalle Linee guida sull’accessibilità per i privati e in particolare dagli standard tecnici illustrati nel documento EN 301 549.

In caso di violazione degli obblighi di cui sopra, la Legge Stanca prevede l’irrogazione di sanzioni fino al 5% del fatturato.

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