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La possibilità per i terzi di accedere al Registro UPC e consultare le decisioni e gli atti del procedimento è disciplinata dalle Rules of Procedure e, per la precisione, dalla Rule 262.

La norma in parola, da un lato, prevede la libera pubblicazione delle sentenze e delle ordinanze della Corte (punto a); dall’altro, subordina l’accesso alle memorie di parte e alle prove depositate nel corso dei procedimenti a una richiesta motivata dei soggetti interessati (punto b).

Tuttavia, le Rules of Procedure non specificano i motivi che possono giustificare l’accoglimento della richiesta, lasciando all’interprete l’onere di definirne i contorni. Sul punto, due decisioni della divisione centrale di Monaco, rese a distanza di un solo giorno l’una dall’altra, hanno fornito alcune prime indicazioni.

Nel primo caso, il richiedente aveva presentato l’istanza di accesso al Registro UPC nell’interesse di un cliente, di cui non è stato rivelato il nome, interessato al brevetto oggetto di causa e alla sua validità. Nel secondo caso, l’istanza era stata presentata per finalità di studio e formazione.

In entrambe le decisioni, la Corte ha chiarito che, affinché possa giustificare l’accesso alle memorie o prove del procedimento, il motivo invocato dal terzo ai sensi della Rule 262 (b) deve essere legittimo, concreto e verificabile, attesa anche la distinzione tra la pubblicità dei procedimenti, sancita dall’Art. 45 UPCA, e la pubblicità degli atti delle parti.

In applicazione del principio enunciato, la Corte ha escluso che il mero interesse personale o professionale di una persona sia sufficiente a garantire al terzo l’accesso agli atti, rigettando dunque entrambe le richieste.

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Autori: Massimiliano Tiberio e Camila Francesca Crisci

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