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Con una recente sentenza, il Tribunale dell’Unione Europea ha confermato la validità di un marchio avente ad oggetto il logo di un noto personaggio dei fumetti statunitensi, confermandone il carattere distintivo per i prodotti di abbigliamento contrassegnati. La funzione distintiva di un marchio non può dunque escludersi per il semplice fatto che lo stesso sia associato a un personaggio di fantasia.

I fatti

Nel gennaio 2019, veniva presentata all’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (“EUIPO”) una domanda di dichiarazione di nullità di un marchio figurativo europeo ai sensi all’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), RMUE, depositato il 1° aprile 1996 e successivamente registrato, a tutela di un logo associato a un personaggio dei fumetti statunitensi, di titolarità di una nota casa editrice statunitense. La domanda, che aveva ad oggetto prodotti di abbigliamento compresi nelle classi 25 e 28, veniva poi integralmente respinta dalla Divisione di Annullamento, a valle del rifiuto emesso rispetto alla richiesta di poter limitare la portata della domanda di dichiarazione di nullità ad una selezione di prodotti ritenuti non corrispondenti alle voci designate dal marchio contestato.

Il 14 luglio 2020, le richiedenti proponevano ricorso avverso tale decisione dinanzi alla Seconda Commissione di Ricorso (“Commissione”), poi respinto. In tale sede, la Commissione: i) ha stabilito che la Divisione di Annullamento aveva agito correttamente nel ritenere che l’esame della domanda di dichiarazione di nullità dovesse basarsi sui prodotti indicati originariamente nel modulo di domanda; ii) ha riconosciuto il carattere distintivo del marchio per i prodotti offerti dalla casa editrice, aderendo così al ragionamento della Divisione di Annullamento e rilevando, tra l’altro, l’assenza di prove a dimostrazione del fatto che, al momento del deposito del marchio contestato, tale personaggio fosse associato ad un’altra origine commerciale o, ancora, che prima del suo deposito, fosse utilizzato sul mercato dei prodotti in questione senza che la titolare ne avesse dato l’autorizzazione.

Successivamente, la decisione della Commissione è stata impugnata dinanzi al Tribunale dell’Unione Europea, che ha nuovamente respinto il ricorso con una sentenza datata 7 giugno 2023.

La sentenza del Tribunale UE

Il Tribunale dell’Unione Europea, nel confermare la validità del marchio della casa editrice a tutela del logo del noto personaggio dei fumetti, giudicato distintivo per prodotti di abbigliamento compresi nelle classi 25 e 28 (articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE), ha stabilito che la funzione distintiva di un marchio non può escludersi per il semplice fatto che il segno sia associato a un personaggio di fantasia. Inoltre, ha giudicato le prove addotte dalle richiedenti la nullità non idonee a dimostrare che nel 1996, alla data della domanda di marchio, il pubblico di riferimento non avrebbe associato il personaggio dei fumetti alla casa editrice o che, a quella data, lo stesso fosse associato a un’altra origine commerciale. Infine, il Tribunale ha escluso la natura descrittiva del segno sostenuta dalle ricorrenti, non avendo le stesse fornito elementi sufficienti a provare che il marchio contestato è idoneo a descrivere le caratteristiche del personaggio e, ancor più, quelle dei prodotti contraddistinti.

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