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Il Mimit ha pubblicato una versione aggiornata delle FAQ sulle manifestazioni a premio con riferimento all’ubicazione del server di cui l’impresa promotrice si avvalga per lo svolgimento della manifestazione e all’acquisto fisico e/o online quale condizione di partecipazione alla manifestazione. Il Mimit ha inoltre rimosso la necessaria associazione dei social network per i concorsi che prevedano l’uso di tali piattaforme come unico canale di partecipazione.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (“Mimit”, ex Mise) ha recentemente pubblicato una nuova versione delle FAQ sulla normativa delle manifestazioni a premio.

In particolare, la FAQ n. 6a) è diretta a chiarire se il server di cui l’impresa promotrice si avvalga per lo svolgimento della manifestazione a premio debba essere necessariamente ubicato in territorio italiano. L’aggiornamento in questione chiarisce innanzitutto che è ammissibile l’organizzazione di una manifestazione che utilizzi server ubicati all’estero. Tuttavia, ciò è possibile solo per le attività preparatorie e precedenti alle assegnazioni dei premi (ad esempio, iscrizione dei partecipanti, caricamento di contenuti, raccolta delle preferenze e/o valutazioni). Invece, il server su cui opera il software che gestisce l’assegnazione dei premi (attraverso sistemi di preferenza, randomici di individuazione, tra cui quelli di instant win, di interazione tra utenti, quelli che sfruttano abilità di gioco e similari) deve essere necessariamente ubicato sul territorio nazionale.

Prima dell’assegnazione, il soggetto promotore dovrà quindi provvedere al trasferimento in sicurezza su un server italiano dei dati raccolti. A tal scopo, dovranno essere utilizzate tecnologie di tipo mirroring o analoghe che saranno oggetto di tracciamento e di perizia, da mettere a disposizione delle figure di garanzia (notaio o delegato della Camera di Commercio) in fase di assegnazione. La raccolta dei dati da trasferire con sistemi non mirroring (di reindirizzamento) dovrà comunque avvenire attraverso strumenti che garantiscano la loro integrità con idoneo tracciamento delle operazioni effettuate. Nel regolamento, il soggetto promotore dovrà specificare espressamente la propria assunzione di responsabilità qualora, in caso di contestazioni, non sia in grado di dimostrare che il sistema abbia funzionato correttamente e che eventuali pregiudizi siano dipesi da causa a lui non imputabile.

In aggiunta, nel caso in cui la manifestazione preveda, tra le condizioni di partecipazione, l’acquisto fisico e/o online, l’aggiornamento della FAQ n. 6b) chiarisce che non sono ammesse tutte quelle manifestazioni a premio che prevedano per la partecipazione l’acquisto di un bene e/o di un servizio in un punto vendita fisico al di fuori del territorio nazionale.

Sono ammesse invece quelle con acquisto tramite e-commerce a condizione che all’acquisto faccia seguito all’emissione di un documento fiscale in Italia. Nel caso in cui la partecipazione non avvenga attraverso l’utilizzo dei dati dello scontrino, ma attraverso codici acquisiti assieme al prodotto, il promotore dovrà assicurare che la condizione sopra descritta sia rispettata.

Infine, rispetto all’utilizzo di social network con server ubicato all’estero, il Mimit ritiene non più obbligatoria la previa iscrizione ai social rispetto alla data di avvio di un concorso a premi che preveda l’uso di tali tecnologie, anche come unico canale di partecipazione. Invece, il social va sempre associato se in una fase della meccanica concorsuale si favorisce l’iscritto rispetto a coloro che utilizzano soltanto canali di partecipazione “non social”.

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Autrici: Arianna Angilletta e Dalila Mentuccia

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