La recente decisione della Terza Commissione di ricorso nel ricorso R 0005/2024‑3 (Buildings [transportable]) rappresenta un’importante riflessione sull’utilizzo delle prove online nei procedimenti di nullità per disegni e modelli registrati. Il caso si è concluso con il rigetto della domanda di dichiarazione di nullità e con l’annullamento di una precedente decisione della Divisione di Annullamento, sulla base dell’insufficienza delle prove presentate per dimostrare la divulgazione di disegni anteriori ai sensi dell’articolo 7(1) del Regolamento (CE) n. 6/2002 (CDR).
Contesto della controversia: argomento delle parti e decisione della divisione di annullamento
La controversia trae origine da una domanda di nullità presentata contro il disegno registrato Buildings [transportable], basata sulla presunta mancanza di novità e carattere individuale, ai sensi degli articoli 5 e 6 CDR, combinati con l’articolo 25(1)(b) CDR.
Il richiedente la nullità aveva fornito come prove principali hyperlink a presunti disegni anteriori pubblicati online. L’argomentazione sosteneva che tali disegni fossero stati divulgati in modo tale da essere ragionevolmente noti agli ambienti specializzati del settore, soddisfacendo così i requisiti di divulgazione previsti dall’articolo 7(1) CDR.
In risposta, il titolare del disegno contestato aveva sostenuto:
- Insufficienza delle prove di divulgazione: i soli hyperlink non dimostrano la divulgazione effettiva dei disegni anteriori, in quanto mancavano riproduzioni dettagliate, prospettive multiple e dati verificabili che permettessero un confronto significativo.
- Caratteristiche insufficienti dei disegni anteriori: le immagini dei disegni anteriori non evidenziavano le caratteristiche rilevanti, rendendo impossibile una comparazione accurata.
- Differenze evidenti: il disegno contestato presentava elementi distintivi tali da essere immediatamente riconoscibili da un utilizzatore informato, differenziandosi dai disegni anteriori.
Nonostante tali argomentazioni, con decisione del 2 novembre 2023, la Divisione di Annullamento aveva dichiarato la nullità del disegno contestato, ritenendo sufficienti le prove presentate dal richiedente per dimostrare la divulgazione e ordinando al titolare del disegno di sopportare le spese del procedimento.
Ricorso del titolare
Il titolare del disegno aveva presentato ricorso contro la decisione della Divisione di Annullamento, contestandone la fondatezza e sostenendo che la decisione si basava su un’errata interpretazione dell’articolo 7(1) CDR. Nel ricorso, il titolare aveva ribadito:
- Inadeguatezza delle prove online: la semplice presenza di hyperlink o URL non dimostra con certezza la divulgazione dei disegni anteriori, data la possibilità di alterazioni, rimozioni o difficoltà nell’identificazione successiva delle informazioni contenute.
- Mancanza di concreti elementi comparativi: Le riproduzioni dei disegni anteriori fornite dal richiedente non erano sufficientemente dettagliate per consentire un esame rigoroso della novità o del carattere individuale.
Decisione della Terza Commissione di ricorso
La Terza Commissione di ricorso ha accolto il ricorso del titolare del disegno contestato e ha annullato la decisione impugnata della Divisione di Annullamento. Nella sua analisi, la Commissione ha evidenziato alcuni punti chiave:
- Divulgazione come prerequisito: la divulgazione ai sensi dell’articolo 7(1) CDR è un prerequisito essenziale per l’applicazione degli articoli 5 e 6 CDR. Poiché la divulgazione non è stata dimostrata in modo adeguato, non vi era necessità di esaminare ulteriormente la novità o il carattere individuale del disegno contestato.
- Insufficienza dei link: un hyperlink o un URL non può costituire una prova autonoma di divulgazione, anche se attivo, a meno che non sia accompagnato da prove concrete, come screenshot o stampe che includano i contenuti completi e il relativo URL. Questo criterio è coerente con le linee guida fornite dalla CP 10 Common Practice – Criteria for assessing disclosures on the Internet.
- Rigetto della domanda di nullità: in assenza di prove adeguate di divulgazione, la domanda di nullità basata sull’articolo 25(1)(b) CDR, in combinato disposto con l’articolo 4 CDR, è stata respinta.
Conclusione
La decisione della Terza Commissione di ricorso rappresenta un passo importante nella definizione di criteri rigorosi per la valutazione delle prove online nei procedimenti di nullità. Essa ribadisce che la divulgazione è un elemento cruciale per l’applicazione degli articoli 5 e 6 CDR e che le prove digitali devono essere concrete, verificabili e dettagliate per essere ritenute valide.
Questo caso sottolinea l’importanza di una preparazione accurata delle prove nei procedimenti in materia di disegni e modelli europei e contribuisce a rafforzare la certezza del diritto e la tutela della proprietà intellettuale in un contesto sempre più digitale.
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