La Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata sulla compatibilità delle opzioni tariffarie di accesso ad Internet c.d. a “tariffa zero” con il diritto dell’Unione e, in particolare, con il Regolamento UE n. 2015/2120, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta, e il Regolamento UE n. 531/2012, relativo al roaming sulle reti mobili.
Sono del 2 settembre 2021, le tre pronunce con cui la Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata sulla compatibilità delle opzioni c.d. a “tariffa zero” con il diritto dell’Unione e, in particolare, con il Regolamento UE n. 2015/2120, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta, e il Regolamento UE n. 531/2012, relativo al roaming sulle reti mobili.
Con un’opzione a “tariffa zero” un fornitore di servizi di accesso a Internet consente agli utenti che hanno sottoscritto l’opzione di utilizzare servizi di imprese partner senza che i dati utilizzati per accedere a tali servizi siano detratti dal volume di dati compreso nel piano tariffario di base. Mentre in linea generale l’utilizzo di servizi mediante l’accesso ad Internet comporta il consumo del volume di dati che il piano tariffario mette a disposizione dell’utente, i dati utilizzati per i servizi compresi nell’opzione a “tariffa zero” non sono detratti dal volume di dati nel piano tariffario di base. Un’opzione a “tariffa zero” integra il piano tariffario di base.
I tre casi esaminati dalla Corte sono caratterizzati, rispettivamente, dal fatto che l’attivazione dell’opzione a “tariffa zero” comporta: (i) una limitazione della condivisione della connessione (c.d. tethering). L’opzione a “tariffa zero” non trova applicazione con riferimento al consumo di dati in tethering e, dunque, i dati utilizzati per l’accesso ai servizi compresi nell’opzione sono comunque decurtati dal volume di dati del piano base, se l’accesso ai servizi avviene con condivisione della connessione; (ii) una limitazione della larghezza di banda per lo streaming video; (iii) una limitazione dell’utilizzo in roaming. L’opzione è valida solo nel territorio nazionale e, dunque, all’estero il volume di dati consumato per l’utilizzo dei servizi di imprese partner è detratto dal volume di dati compreso nel piano tariffario di base.
I giudici nazionali che hanno investito la Corte delle questioni pregiudiziali da cui originano le sentenze in commento hanno rispettivamente chiesto alla Corte se le predette limitazioni fossero o meno compatibili con il diritto dell’Unione e, in particolare, con i Regolamenti sopra richiamati. La Corte osserva che le questioni sottopostele, “volte a consentire al giudice del rinvio di pronunciarsi sulla legittimità delle condizioni di utilizzo” di un’opzione a “tariffa zero”, “si basano sulla premessa che una siffatta opzione tariffaria sia essa compatibile con il diritto dell’Unione”.
Preliminarmente la Corte si domanda quindi se le opzioni a “tariffa zero” siano o meno compatibili con il diritto dell’Unione e, in particolare, con il richiamato Regolamento n. 2015/2120. La Corte osserva che il Regolamento “impone ai fornitori di servizi di accesso a Internet un obbligo generale di trattamento equo, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze del traffico, al quale non si può in alcun caso derogare”. Ai sensi del Regolamento, i fornitori di servizi di accesso a Internet, precisa la Corte, “conservano la possibilità di adottare misure di gestione ragionevole del traffico”, avvertendo però che tale possibilità è soggetta alla condizione, in particolare, che siffatte misure siano basate su “requisiti di qualità tecnica del servizio obiettivamente diversi di specifiche categorie di traffico” e non su “considerazioni di ordine commerciale”.
Dal momento che – osserva la Corte – un’opzione a “tariffa zero” opera una “distinzione all’interno del traffico Internet, non detraendo dal piano tariffario di base il traffico verso applicazioni di partner” sulla base di “considerazioni di ordine commerciale”, una siffatta opzione “non soddisfa l’obbligo generale di trattamento equo del traffico, senza discriminazioni o interferenze” previsto dal Regolamento n. 2015/2120. La Corte conclude quindi che la contrarietà di un’opzione a “tariffa zero” con il Regolamento sussiste “indipendentemente dalla forma o dalla natura delle condizioni di utilizzo connesse alle opzioni tariffarie proposte”, quali la limitazione (i) della condivisione della connessione, (ii) della larghezza di banda, (iii) dell’utilizzo dell’opzione tariffaria al di fuori del territorio nazionale.
Le suddette limitazioni, dal momento che trovano applicazione unicamente a causa dell’attivazione dell’opzione a “tariffa zero”, che è contraria al Regolamento sull’accesso a un’Internet aperta, sono anch’esse incompatibili con il diritto dell’Unione.
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