Con una recente pronuncia in materia di diritto d’autore, il Tribunale di Firenze si è espresso sulla proteggibilità del progetto e dell’opera architettonica, analizzando il requisito della creatività richiesto dal legislatore affinché tali opere possano trovare tutela ai sensi della legge sul diritto d’autore.
Un progetto e l’opera architettonica sono proteggibili ai sensi della legge sul diritto d’autore laddove siano dotate del requisito della creatività, da intendersi come attitudine ad estrinsecare oggettivamente l’impronta creativa dell’autore e ad individuare la sua personalità. Infatti, ai sensi dell’articolo 6 della legge sul diritto d’autore, il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
Nel caso di specie, il giudice di merito, dopo aver delegato al CTU la verifica circa l’eventuale sovrapponibilità dei due progetti architettonici in causa, al fine di accertare se l’uno costituisse il frutto della contraffazione di una parte in danno dell’altra, si è soffermato sul concetto giuridico di creatività applicato alle opere architettoniche, rammentando i principali orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in materia.
Dottrina e giurisprudenza, infatti, sovente riconducono il carattere della creatività ai caratteri della novità e della originalità dell’opera, dove quest’ultimo, secondo l’orientamento prevalente, deve tenersi distinto dal primo. Il carattere dell’originalità dell’opera si qualifica come il risultato di un’attività dell’ingegno umano non banale; pertanto, l’opera è originale quando costituisce il risultato di un’elaborazione intellettuale che rilevi la personalità dell’autore.
Al contrario, il carattere della novità si traduce nella sussistenza di novità per quanto concerne gli elementi essenziali e caratterizzanti, tali da distinguere l’opera da quelle precedenti (i.e. novità in senso oggettivo). Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, sono tutelabili ai sensi della legge sul diritto d’autore esclusivamente le opere nuove, differenti da quelle precedentemente elaborate e che raggiugano un determinato grado espressivo.
Altresì, si ritiene comunemente che la novità non debba essere intesa in maniera assoluta, ma debba essere temperata. Infatti, non è raro che nelle opere si ravvisino tracce di precedenti creazioni altrui, dal momento che il patrimonio culturale e di esperienza a cui solitamente attinge l’autore è composto anche da queste, le quali influenzano l’opera dell’autore stesso (i.e. novità in senso soggettivo). E, parimenti, non è contestato che si debba riconoscere protezione anche ad opere il cui contenuto intellettuale sia modesto, non potendosi escludere la tutela di detto contributo che, seppur minimo, costituisce un apporto creativo in qualche modo apprezzabile.
Nel caso di specie, parte convenuta ha eccepito che la creatività debba ritenersi esistente solo laddove l’opera dell’architettura produca un risultato formale svincolato dalla soluzione di un problema tecnico-funzionale, mentre, nel caso in oggetto, ha ritenuto che l’idea del progetto architettonico dell’attrice discendesse meramente dalle esigenze dettate dal committente.
Su tale punto, il Tribunale di Firenze ha affermato che il concetto giuridico di creatività non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, bensì si riferisce alla personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie individuate dalla legge. Senza alcun dubbio, dunque, anche un progetto e un’opera architettonica possono ricevere protezione, purché tuttavia in essi sia ravvisabile un atto creativo suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore.
In tal senso, la creatività non può essere esclusa unicamente perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, a meno che non costituisca l’unica risposta alle esigenze della committenza. Infatti, laddove la realizzazione dell’opera sia determinata dalla rigida applicazione di regole, vincoli o nozioni di carattere tecnico, senza che vi sia spazio per la libertà creativa dell’autore, allora il requisito della creatività non sussiste.
In conclusione, l’opera architettonica per essere tutelabile non deve necessariamente risultare connotata da originalità e novità assolute, ma, pur percorrendo soluzioni progettuali precedentemente esplorate, deve tradursi quale contributo personale dell’autore e quale particolare espressione della creatività di questi.
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