Il Tribunale Roma si è pronunciato sulla tutela delle fotografie ai sensi del diritto d’autore giungendo che la professionalità del fotografo non basta per attribuire il carattere artistico.
In una recente sentenza in materia di diritto d’autore, il Tribunale di Roma si è pronunciato su un tema di grande interesse nel settore dei media, ossia quello relativo alla tutela delle fotografie. In particolare, il Tribunale, soffermandosi sui presupposti per il riconoscimento delle fotografie come opere fotografiche tutelate ai sensi dell’articolo 2 n. 7 della legge sul diritto d’autore, ha affermato che la professionalità del fotografo e la qualità tecnica delle fotografie sono elementi insufficienti per il riconoscimento del “carattere artistico”.
L’excursus storico sulla normativa di settore evidenzia come il raggiungimento di una tutela ad hoc nei confronti delle fotografie sia stato un risultato non celere da ottenere e implicante non pochi sforzi. Infatti, inizialmente, né la Convenzione di Berna, né la legge sul diritto d’autore del 1865 ed il successivo testo unico delle leggi sui diritti d’autore del 1882, facevano menzione della categoria delle cd. opere fotografiche. Successivamente, la legge sul diritto d’autore n. 633/1941 ha introdotto una prima tutela nei confronti delle fotografie come diritti connessi. Solo a seguito di una revisione della Convenzione di Berna intervenuta nel 1948 e recepita nel nostro ordinamento solo nel 1979, le fotografie sono state finalmente incluse tra le opere protette di cui all’articolo 2 della legge sul diritto d’autore.
Tale riforma ha dato spazio ad una tripartizione presente ancora oggi nella legge sul diritto d’autore, che distingue, da un lato, le opere fotografiche, ovvero le fotografie tutelate come opere dell’ingegno ex articolo 2 n. 7 della legge sul diritto d’autore, dall’altro, le fotografie semplici, ossia le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale, tutelate come diritti connessi ai sensi degli articoli 87 ss. della legge sul diritto d’autore. Infine, residua la categoria costituita dalle fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili, prive di tutela ai sensi dell’articolo 87 comma 2 della legge sul diritto d’autore.
Come più volte ha ribadito la Corte di cassazione, ai fini della distinzione tra opere fotografiche e fotografie semplici, occorre verificare se sussista o meno un atto creativo, un’impronta personale dell’autore, che sia espressione di un’attività intellettuale preponderante rispetto alla tecnica materiale, alla professionalità del fotografo, in modo tale che la modalità di riproduzione del dato fotografato trasmetta un messaggio ulteriore e diverso rispetto alla visione oggettiva di esso.
Per quanto concerne il requisito del carattere creativo, i contorni ne erano già stati delineati dal Tribunale di Roma in una celebre sentenza del 2020 avente ad oggetto una fotografia scattata nell’ambito di un reportage, di seguito raffigurata. Il Tribunale aveva definito tale requisito come la capacità di evocare suggestioni o comunque di lasciare trasparire l’apporto personale del fotografo, senza limitarsi a riprodurre e documentare determinate azioni o situazioni reali. In tal senso, ha ritenuto che l’apporto creativo del fotografo potesse essere volto sia alla valorizzazione degli effetti ottenibili con l’apparecchio (inquadratura, prospettiva, cura della luce, del tutto peculiari), sia alla scelta del soggetto (intervenendo il fotografo sull’atteggiamento o sull’espressione, se non creando addirittura il soggetto stesso), purché emergesse una prevalenza del profilo artistico sull’aspetto puramente tecnico legato alla professionalità del fotografo. A valle di tali considerazioni, la fotografia in esame era stata ritenuta una fotografia semplice, e non parte della categoria delle opere fotografiche.
Nel sopracitato caso, dunque, come nel caso di specie, poco o nulla aveva rilevato che la fotografia fosse stata scattata da un fotografo professionista, né che la stessa possedesse una elevata qualità tecnica. Infatti, il Tribunale di Roma, nella pronuncia in esame, ha ritenuto la professionalità del fotografo e la qualità tecnica delle fotografie elementi insufficienti per il riconoscimento del carattere artistico e, al contrario, ha ritenuto che la loro stessa destinazione, al normale circuito dei media, ed il loro genere – personaggi, eventi e tematiche di interesse giornalistico – le devono fare includere fra le fotografie “semplici”, in assenza di elementi specifici, che dovrebbero essere riferibili singolarmente a ciascuna di esse, che non sono stati neanche dedotti. Il medesimo criterio trova applicazione anche per quelle fotografie relative non a persone o eventi pubblici, ma a edifici sedi di istituzioni o note società, o alla composizione in studio di oggetti “significativi”, quali, ad esempio, il modello 730 o i biglietti di banca.
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