Il 6 ottobre 2022 è stato pubblicato il parere dell’Avvocato Generale (“AG”) Collins della Corte di Giustizia europea (CGUE) nella causa C-339/21 relativa alla questione se gli Stati membri sono tenuti a prevedere il rimborso integrale dei costi sostenuti dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica per effettuare le intercettazioni di comunicazioni elettroniche su richiesta delle autorità nazionali competenti.
La causa C-339/21 trae origine da una domanda di rinvio pregiudiziale formulata dal Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi sulla sentenza con cui il TAR Lazio ha respinto i ricorsi con i quali alcuni operatori di comunicazioni elettroniche operanti in Italia hanno impugnato il decreto interministeriale del 28 dicembre 2017 che stabilisce le condizioni per l’esecuzione delle c.d. prestazioni obbligatorie – tra le quali sono comprese le intercettazioni – e prevede le tariffe che sono corrisposte agli operatori di comunicazioni elettroniche per il rimborso dei costi legati all’esecuzione di tali prestazioni.
Gli operatori hanno impugnato il decreto interministeriale – adottato dal Ministero della giustizia e dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economie e delle Finanze, ai sensi dell’art. 96, co. 2 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche – lamentando in particolare che le relative tariffe non sono idonee a coprire integralmente i costi sostenuti per l’effettuazione delle intercettazioni.
Precisamente, gli operatori sostengono che il decreto interministeriale – che fisserebbe tariffe eccessivamente basse che coprirebbero solo un’esigua parte dei costi in cui essi incorrono nell’intercettare comunicazioni elettroniche – sarebbe:
- discriminatorio, in quanto discriminerebbe i fornitori di servizi di comunicazione elettronica di dimensioni maggiori, che verosimilmente effettuano più attività di intercettazione rispetto agli operatori di dimensioni più piccole. Inoltre, il decreto opererebbe una discriminazione nei confronti dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica italiani, poiché i fornitori stabiliti in altri Stati membri non sono tenuti a sopportare i costi delle intercettazioni;
- sproporzionato, poiché imporrebbe notevoli costi non recuperabili dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica e ciò potrebbe incidere sull’adeguata fornitura dei servizi di comunicazione elettronica e compromettere la sostenibilità economica di taluni fornitori di servizi di telecomunicazione;
- non trasparente, in quanto i fornitori di servizi di comunicazione elettronica non avrebbero avuto la possibilità di esprimere le proprie osservazioni nel corso del procedimento che ha condotto all’adozione delle tariffe previste dal decreto interministeriale.
Nel contesto di tale procedimento, il Consiglio di Stato ha dunque sottoposto alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale se il diritto dell’Unione europea osti “ad una norma nazionale che, nel delegare all’autorità amministrativa il compito di stabilire il compenso da riconoscere agli operatori di telecomunicazioni per lo svolgimento obbligatorio delle attività di intercettazione di flussi di comunicazioni disposte dall’autorità giudiziaria, non imponga di attenersi al principio dell’integrale ristoro dei costi concretamente affrontati e debitamente documentati dagli operatori in relazione a tali attività”.
Nelle sue conclusioni, l’AG Collins osserva che non vi sarebbe alcun elemento che corrobori l’affermazione secondo cui il decreto interministeriale discriminerebbe i fornitori di dimensioni maggiori rispetto a quelli di dimensioni minori in relazione al rimborso dei costi delle intercettazioni di comunicazioni elettroniche, posto che pare probabile che “l’impatto finanziario del costo delle intercettazioni legali rispetto agli introiti sia simile per tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica”. Inoltre, il fatto che “i fornitori di servizi di comunicazione elettronica stabiliti in altri Stati membri siano normalmente soggetti a un obbligo di cooperare con le autorità nazionali del territorio in cui sono stabiliti, anziché con le autorità giudiziarie italiane” non costituisce una discriminazione tra operatori italiani e operatori stranieri.
Quanto alla censura relativa al fatto che il decreto impugnato non rispetterebbe il principio di proporzionalità, l’AG Collins osserva che l’obiettivo del decreto interministeriale – che “sembra essere quello di limitare la spesa pubblica” per l’attività di effettuazione di intercettazioni “condividendola con gli operatori economici” attivi nel settore – “risulta essere un obiettivo legittimo di interesse generale”. In merito alla questione se il decreto interministeriale ecceda quanto necessario per conseguire tale obiettivo, l’AG osserva che “il giudice del rinvio può verificare se l’onere che tale decreto pone a carico dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica sia manifestamente eccesivo”, aggiungendo che “sembra poco probabile che l’onere finanziario” che il decreto pone a carico dei fornitori “possa compromettere la fornitura” dei servizi di comunicazione elettronica da parte degli operatori o “la sostenibilità finanziaria” dei fornitori.
Infine, quanto alla lamentata mancanza di trasparenza, l’AG Collins osserva che “non è affatto evidente che il principio di trasparenza inglobi il diritto dei fornitori di comunicazione elettronica di partecipare attivamente al procedimento che ha condotto alla fissazione delle tariffe controverse”.
Alla luce di queste considerazioni, l’AG Collins conclude che il diritto europeo – e, in particolare, la Direttiva UE 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche – “non esige che la normativa nazionale preveda il rimborso integrale dei costi sostenuti dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica per permettere l’intercettazione di comunicazioni elettroniche disposta dalle autorità giudiziaria”; gli Stati membri, conformemente a quanto previsto dalla Direttiva, “possono ricorrere a un meccanismo di compensazione di tali costi, a condizione che esso sia non discriminatorio, trasparente e proporzionato”.
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