La nuova versione delle FAQ sulle manifestazioni a premio introducono novità su premi in cryptocurrency ed NFT.
È stata pubblicata la versione aggiornata al 18 gennaio 2023 delle FAQ del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (“Mimit”) sulla normativa relativa alle manifestazioni a premio.
In Italia, il d.P.R. n. 430/2001 disciplina due categorie principali di manifestazioni: (i) i concorsi a premio, in cui l’attribuzione dei premi dipende dalla sorte/alea o dall’abilità/capacità dei concorrenti e (ii) le operazioni a premio, in cui le offerte di premi o regali dipendono di regola dall’acquisto o vendita di prodotti o servizi.
Il decreto è accompagnato dalle FAQ del Ministero (prima Mise, ora Mimit), nelle versioni di volta in volta aggiornate, le quali giocano un ruolo fondamentale nel chiarimento della normativa di settore e nella risoluzione dei dubbi interpretativi nascenti dall’evoluzione del fenomeno delle manifestazioni a premio e dal progresso tecnologico.
Non a caso, la nuova versione delle FAQ affronta una delle tematiche più dibattute al momento, relativamente alla quale risultava necessario dipanare i dubbi sorti o quantomeno definire un indirizzo da seguire per gli operatori coinvolti: nelle manifestazioni a premio è ammissibile prevedere premi in criptovaluta (la c.d. cryptocurrency) o in oggetti digitali unici e.g., gli NFT?
Da un lato, il Mimit riporta che i premi in criptovaluta NON sono ammissibili in quanto risultano, a tutti gli effetti, equiparabili al denaro e il DPR 430/2001 vieta premi in denaro. Dall’altro, dichiara ammissibili gli oggetti digitali unici, quindi NFT (Non Fungible Token) o altri con caratteristiche simili.
Nel primo caso, il Ministero ritiene pertanto che le criptovalute debbano essere equiparate al denaro e si rifà all’esclusione di quest’ultimo tra i premi che possano essere messi in palio nell’ambito di una manifestazione di cui all’art. 4 del decreto. A questo si potrebbe però obiettare che da un punto di vista normativo le criptovalute non sono equiparate alla fiat, al denaro e quindi la conclusione raggiunta dal Mimit è priva di fondamento legale e in un eventuale contenzioso l’esito sarebbe quantomeno incerto.
Relativamente invece agli oggetti digitali unici, quali gli NFT, il Ministero – sempre prendendo come riferimento normativo l’art. 4 del decreto – considera gli stessi come beni immateriali suscettibili di valutazione economica e soggetti ad imposizione fiscale, tanto al momento della emissione, quanto durante la circolazione sul mercato, allorché è possibile attribuire loro, come a qualsiasi bene oggetto di transazione commerciale, un “valore normale” (i.e., valore commerciale per i consumatori ovvero valore orientativo di mercato).
Il Mimit sembra quindi focalizzarsi sulla natura unica ed infungibile di questi strumenti digitali, contrariamente a quanto discusso per le criptovalute. C’è da chiedersi tuttavia se tali gettoni digitali possano anche assolvere funzioni di intercambiabilità, determinando la necessità di una più profonda riflessione sul punto da parte del Ministero. Un’ulteriore criticità pare inoltre emergere con riferimento alla determinazione del valore del premio (e quindi della cauzione), essendo gli NFT, tra gli altri, soggetti alle fluttuazioni di prezzo legate all’andamento del mercato.
Oltre al tema dei premi in criptovaluta o in oggetti digitali unici, nell’ambito della versione aggiornata delle FAQ, il Ministero è intervenuto anche su altri punti che dal 2020 (ultimo aggiornamento) ad oggi hanno fatto sorgere dei dubbi interpretativi in chi opera nel settore.
Il Mimit conferma infatti che le imprese aventi sede legale in uno degli Stati appartenenti all’Unione Europea possono svolgere manifestazioni a premio applicando la normativa italiana oppure quella propria dello Stato di appartenenza, nel qual caso l’Italia vigilerà ai soli fini della tutela degli interessi dei consumatori.
Inoltre, con riferimento all’ubicazione del server di cui si avvale il sito Internet dell’impresa promotrice per lo svolgimento di una manifestazione a premio, il Ministero riporta che qualsiasi impresa, anche non appartenente all’UE e senza sede in Italia, che intenda svolgere in territorio italiano una manifestazione a premio via web, possa avvalersi, per la raccolta dei dati dei partecipanti, “di qualunque piattaforma, anche allocata all’estero”, purché le fasi eliminatorie e le operazioni di individuazione dei vincitori/assegnazioni premi, “comunque realizzate, per le ovvie ragioni legate all’operatività della normativa nazionale ed alla legittimità di intervento dei soggetti chiamati ad applicarla, avvengano in Italia ai sensi dell’art. 1, comma 6, e dell’art. 9 del d.P.R. n. 430/2001”, Pertanto, in territorio italiano, “deve essere ubicato il server in cui opera il software”, che permette di gestire sistemi di preferenza, sistemi randomici di individuazione, sistemi di interazione tra utenti, sistemi che sfruttano abilità di gioco e similari, e “il soggetto promotore dovrà provvedere al trasferimento in sicurezza, con un sistema di tipo mirroring o analogo, su un server italiano, dei dati necessari per lo svolgimento delle attività d’individuazione dei vincitori (come, ad esempio, eventuali prove/giochi a carico dei concorrenti, operazioni di estrazione, ecc.) e la conseguente assegnazione dei premi in palio, per i concorsi a premio, dandone conto, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 430/2001, tramite la produzione di una relazione tecnica peritale, da mettere a disposizione delle figure di garanzia (notaio o delegato della Camera di Commercio competenti per territorio) che dovranno essere presenti alle fasi di assegnazione dei premi in palio”.
Ancora, con riguardo al concetto di premio (bene o servizio) di minimo valore, il quale rileva ai fini della possibile esclusione dell’iniziativa in questione dall’applicazione della normativa sulle manifestazioni a premio, il Mimit chiarisce che, nonostante la prolungata interlocuzione avuta negli anni con l’Agenzia delle Entrate, non si è giunti ad individuare una cifra che aggiornasse le posizioni generali già contenute nelle normative in vigore. Per questo, l’applicabilità dell’esclusione di cui alla lettera d), comma 1, dell’art. 6 del d.P.R. n. 430/2001 dall’applicabilità della normativa sulle manifestazioni a premi “si ritiene ammissibile quando la manifestazione a premio non preveda la condizione dell’acquisto di beni e/o servizi oggetto della promozione, rimandando, per l’importo di ogni singolo premio promesso”, all’interpretazione fornita con Circolare Ministeriale 28 marzo 2002 n. 1/AMTC, la quale rinvia all’esemplificazione contenuta nell’art. 107 del Regolamento sui servizi del lotto approvato con regio decreto-legge n. 1077/1940, nella parte in cui detto valore era assimilato a quello del lapis, della bandierina, del calendario e di oggetti ad essi similari.
Infine, in tema di normativa di riferimento delle sanzioni previste per le manifestazioni a premio vietate o irregolari, il Mimit specifica che, oltre alla normativa generale sulle sanzioni amministrative, rappresentata dalla L. n. 689/1981 e ss.mm.ii., opera specificamente l’articolo 124 del regio decreto-legge n. 1933/1938, come sostituito dall’articolo 19, comma 5, lett. c), della L. n. 449/1997, poi modificato dall’art. 12, comma 1, lett. o), del D.l. n. 39/2009, convertito, con modificazioni, nella L. n. 77/2009, ed infine modificato dall’art. 1, comma 924, della L. n. 208/2015. Per maggiore facilità di comprensione, l’art. 12, comma 1, lett. o), del D.l. n. 39/2009 stabilisce che, in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento, si applica la sanzione amministrativa da euro 50.000 a 500.000. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne è stato vietato lo svolgimento. La sanzione è altresì applicabile nei confronti di tutti i soggetti che in qualunque modo partecipino all’attività distributiva di materiale di concorsi a premio e di operazioni a premio vietati. Il Ministero dispone che sia data notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione individuati dal Ministero stesso, dell’avvenuto svolgimento della manifestazione vietata.
L’art. 1, comma 924, della L. n. 208/2015 aggiunge poi al comma 1 dell’art. 12 suddetto un comma 1-bis, il quale prevede che le sanzioni previste dal comma 1, lett. o), e dal relativo decreto di attuazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si applichino esclusivamente ai concorsi a premio per i quali sia stata accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l’elusione del monopolio statale dei giochi. Per le altre violazioni resta ferma la disciplina sanzionatoria anteriormente vigente in materia.
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