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Il 24 maggio 2024, gli Stati membri dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO) hanno adottato il nuovo Trattato sulla proprietà intellettuale, le risorse genetiche e le conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche.

Si tratta di un traguardo raggiunto dopo più di venti anni di discussioni e negoziati, commentato così da Daren Tang, Direttore Generale della WIPO: “Today we made history in many ways. This is not just the first new WIPO Treaty in over a decade but also the first one that deals with genetic resources and traditional knowledge held by Indigenous Peoples as well as local communities. Through this, we are showing that the IP system can continue to incentivize innovation while evolving in a more inclusive way, responding to the needs of all countries and their communities”.

Il Trattato affronta il delicato bilanciamento tra brevetti, risorse genetiche e conoscenze tradizionali, prevedendo disposizioni volte a tutelare gli interessi e il patrimonio conoscitivo delle popolazioni indigene e delle comunità locali e promuovendo al contempo l’efficienza, la trasparenza e la qualità del sistema brevettuale.

Di particolare rilievo è l’articolo 3 del Trattato, che introduce un obbligo di divulgazione in capo a coloro che depositano una domanda di brevetto rivendicante un’invenzione basata su risorse genetiche o conoscenze tradizionali ad esse associate. Ciò, al fine di contenere il rischio che un titolo di privativa venga concesso con riguardo a trovati in realtà privi del requisito di novità o attività inventiva.

In particolare, se un’invenzione rivendicata in una domanda di brevetto è basata su risorse genetiche, ogni Paese contraente dovrà imporre ai richiedenti di rivelare il Paese di origine o la fonte delle risorse genetiche; qualora, invece, l’invenzione rivendicata sia basata su conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, ogni Paese contraente dovrà imporre ai richiedenti di nominare la popolazione indigena o la comunità locale che ha fornito le conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, o, laddove queste non siano note, la fonte delle conoscenze tradizionali.

A mente dell’articolo 5 del Trattato, i Paesi contraenti dovranno inoltre prevedere misure adeguate, efficaci e proporzionate al fine di prevenire o sanzionare l’inosservanza degli obblighi di divulgazione; esse non potranno però in ogni caso consistere nella revoca del brevetto o in un provvedimento che ne limiti gli effetti.

Il Trattato, i cui obblighi non saranno retroattivi, entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito degli strumenti di ratifica o adesione da parte di quindici Paesi.

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