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Per la prima volta in Europa un tribunale del Regno Unito ha autorizzato la notifica di atti giudiziari relativi ad un procedimento tramite Non Fungible Token (NFT).

Tale decisione è stata presa dal Tribunale del Regno Unito nella causa D’Aloia v Person Unknown & Others, un procedimento cautelare promosso dal Sig. Fabrizio D’Aloia, ingegnere italiano e fondatore della piattaforma di gambling Microgame, dopo essere stato convinto da un broker fraudolento a spostare 2,1 milioni di Tether (USDT) e 230.000 USD Coins (USDC) su due diversi portafogli crittografici, i cui indirizzi erano registrati su un falso sito di brokeraggio chiamato “tda-finan”. A valle della truffa, le valute digitali erano state materialmente depositate su cinque crypto exchange, piattaforme tecnologiche utilizzate per lo scambio di criptovalute e collegate ai portafogli crittografici.

Con il ricorso, il Sig. d’Aloia ha chiesto alla corte del Regno Unito (i) il congelamento degli asset trasferiti nei wallet sopra menzionati, (ii) che il tribunale ordinasse agli exchange di rivelare le informazioni necessarie ai fini di consentire il tracciamento degli asset e/o identificare i soggetti sconosciuti responsabili della truffa, e (iii) l’autorizzazione a notificare di atti giudiziari relativi al ricorso agli exchange al di fuori della giurisdizione inglese e a procedere a notifica tramite NFT nei confronti dei soggetti non identificati.

Per comprendere l’importanza della notifica tramite NFT in questa vicenda, occorre anzitutto tenere conto che le parti coinvolte nella vicenda sono tre: la vittima, i truffatori ignoti e i crypto exchange su cui si trovano le criptovalute rubate. Il problema relativo alla notifica deriva dall’impossibilità di individuare i truffatori ignoti, in quanto l’unica informazione disponibile sugli stessi è l’indirizzo del wallet, al quale tuttavia non possono essere notificati atti e documenti in forma cartacea o elettronica classica, mentre possono essere inviati NFT.

Nell’ordinanza dell’Alta Corte di Giustizia di Inghilterra e Galles, il giudice ha precisato che gli exchange identificati potevano essere qualificati come “constructive trust”, vale a dire depositari e amministratori delle criptovalute rubate. Di conseguenza, il giudice ha riconosciuto la responsabilità degli exchange quali piattaforme di scambio e, quanto ai soggetti non identificati, ha approvato la notifica del procedimento attraverso l’invio di NFT ai due wallet usati per la truffa.

La decisione del Tribunale del Regno Unito si basa anche su alcuni precedenti nei quali tribunali inglesi avevano avuto modo, da un lato, di riconoscere la natura della criptovalute come oggetti di “proprietà” e dunque potenziali oggetti di ordini di ingiunzione e, dall’altro, di stabilire che il luogo in cui si trova un crypto-asset è quello in cui risiede o è domiciliata la persona che lo possiede. Pertanto, essendo il ricorrente domiciliato in Inghilterra, anche i relativi asset spostati a seguito della truffa sono stati considerati situati in Inghilterra, sebbene il sito “tda-finan” fosse registrato ad Hong Kong.

La decisione del tribunale del Regno Unito denota una certa elasticità e apertura all’utilizzo di nuove tecnologie da parte dei tribunali inglesi e mette in luce la possibilità di utilizzare gli NFT anche come strumenti di comunicazione elettronica. Nel nostro ordinamento, come noto, dal 2013 in determinate circostanze alla notifica di atti processuali possono provvedere anche gli avvocati in proprio via PEC. Tuttavia, per riconoscere valore formale alla notifica tramite NFT, con tutta probabilità servirà uno specifico emendamento legislativo.

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