by

Il 2 novembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero della Salute che ha approvato le linee guida per i servizi di telemedicina. Le linee guida – elaborate da AGENAS (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) – definiscono i requisiti per l’implementazione dei servizi di telemedicina a livello regionale, così come previsto dalla Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

La telemedicina nel PNRR

Il PNRR si inserisce all’interno del programma Next Generation EU (NGEU), il pacchetto da 750 miliardi di euro concordato dall’Unione Europea in risposta alla crisi pandemica. Il PNRR si sviluppa in sei Missioni e prevede investimenti pari a 191,5 miliardi di euro, finanziati attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, a cui si affiancano ulteriori 30,6 miliardi di euro del Fondo Complementare.

La Missione 6 del PNRR è dedicata alla salute e, tra i suoi obiettivi, prevede anche lo sviluppo di progetti di telemedicina. Per la salute, il PNRR stanzia complessivamente 18,5 miliardi (15,6 miliardi dal Dispositivo RRF e 2,9 dal Fondo) con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di accesso alle cure.

Individuazione dei requisiti indispensabili e dei servizi “minimi”

Le linee guida definiscono i requisiti tecnici indispensabili per garantire l’omogeneità e l’efficienza nell’attuazione dei servizi di telemedicina a livello regionale. Le linee guida sono articolate in tre sezioni:

  1. requisiti funzionali;
  2. requisiti tecnologici;
  3. competenze e formazione.

Le linee guida individuano inoltre i seguenti servizi minimi che le infrastrutture regionali di telemedicina dovranno erogare:

  • televisita, ossia l’atto sanitario in cui il medico interagisce a distanza con il paziente;
  • teleconsulto/teleconsulenza, ossia l’attività di consulenza a distanza fra medici;
  • telemonitoraggio, che permette il monitoraggio a distanza dei parametri del paziente. Le linee guida prevedono che l’infrastruttura regionale per il servizio minimo di telemonitoraggio debba essere certificata come dispositivo medico;
  • teleassistenza, che può considerarsi un ibrido tra televisita e per telemonitoraggio, in quanto realizza un’interazione a distanza tra paziente e professionista sanitario per mezzo di videochiamata, condivisione di dati clinici rilevati da dispositivi medici e somministrazione di questionari.

Per ogni infrastruttura regionale di telemedicina deve essere prevista la presenza di uno o più Centri servizi, con compiti prettamente tecnici, e uno o più Centri erogatore, con compiti prettamente sanitari. In particolare, mentre il Centro servizi è gestito prevalentemente da personale tecnico e si fa carico degli aspetti tecnologici, il Centro erogatore – gestito prevalentemente da operatori sanitari –  eroga le prestazioni di telemedicina.

Classificazione dei “micro-servizi”

Ciascun servizio minimo è poi composto da un set di micro-servizi che ne definiscono il perimetro funzionale e che sono classificati in tre diverse categorie:

  1. servizi specifici – sono identificati come “specifici” i servizi essenziali per l’erogazione delle prestazioni di telemedicina e che, pertanto, devono far parte dell’infrastruttura regionale di telemedicina;
  2. servizi trasversali – sono identificati come “trasversali” quei servizi necessari, nel singolo contesto regionale, per l’integrazione con i servizi funzionali all’erogazione delle prestazioni. Tali servizi supportano il sistema sanitario regionale ai fini dell’integrazione della telemedicina all’interno del modello organizzativo, tecnologico e normativo esistente e, pertanto, devono obbligatoriamente essere inclusi nelle progetti regionali di telemedicina;
  3. servizi opzionali – sono identificati come “opzionali” quei servizi che non rappresentano un presupposto necessario per lo sviluppo dei servizi minimi, in quanto non strettamente necessari per l’erogazione delle prestazioni in telemedicina.

Ciascun servizio minimo (televisita, teleconsulto, telemonitoraggio, teleassistenza) presenta il proprio set di micro-servizi. Prendendo come esempio il servizio di televisita, le linee guida classificano:

  • come “specifici”, i servizi di condivisione dei documenti, patient onboarding e il sistema di gestione eventi e notifiche, tra gli altri;
  • come “trasversali”, i servizi di billing management e refertazione e firma digitale, tra gli altri; e
  • come “opzionali”, i servizi di natural language processing (NLP), tra gli altri.

Verso un’offerta integrata di servizi in presenza e a distanza

L’adozione del decreto da parte del Ministero della Salute segna un altro passo verso la definizione di modelli di telemedicina. Ad ogni modo, occorrerà valutare se, alla prova dei fatti, le linee guida saranno effettivamente idonee a supportare lo sviluppo e l’offerta di servizi innovativi per i cittadini.

In particolare, la classificazione dei micro-servizi in specifici, trasversali e opzionali appare decisiva al fine di assicurare un’efficace integrazione tra i servizi in presenza e quelli a distanza (ossia svolti tramite strumenti di telemedicina). L’obiettivo è infatti quello di rendere la telemedicina uno strumento integrativo, e non (interamente) sostitutivo, della prestazione sanitaria tradizionale.

Su di un simile argomento, può essere interessante l’articolo “Guida IFPMA ed EFPIA sull’uso di social media e piattaforme digitali da parte delle aziende farmaceutiche”.

(Visited 340 times, 1 visits today)
Close Search Window