Influencer e beneficenza sembra essere il binomio più discusso degli ultimi mesi. Infatti, dopo il recentissimo provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) che ha scatenato il cosiddetto “Pandoro-gate” e l’approvazione da parte dell’AGCOM delle Linee Guida volte a garantire il rispetto da parte degli influencer delle disposizioni del Testo unico sui servizi di media audiovisivi, non si è fatta attendere un’iniziativa dell’esecutivo sul tema.
In questi giorni, sta circolando la bozza dello Schema di Disegno di Legge recante “Disposizioni in materia di destinazione a scopo di beneficenza di proventi derivanti dalla vendita di prodotti” che potrebbe comportare l’introduzione di obblighi informativi ad hoc per i produttori e professionisti che intendono destinare in beneficenza una parte dei proventi della vendita di un prodotto, insieme a un nuovo “pacchetto” di sanzioni (“DDL Beneficenza”).
A ben vedere, l’obbligo di trasparenza è uno dei principi generali del nostro ordinamento in materia di diritto dei consumatori e il Lgs. 206/2005 (“Codice del Consumo”) già prevede un consistente numero di disposizioni in materia di etichettatura e “pratiche commerciali scorrette” quale attuazione diretta di tale principio. Tuttavia, benché l’attuale testo del DDL Beneficenza sia molto snello e si componga di soli cinque articoli, si iniziano ad intravedere diverse limitazioni di cui gli operatori del settore dovranno tenere eventualmente conto, pena l’irrogazione da parte di AGCM di sanzioni monetarie.
Fatta in ogni caso salva la disciplina fiscale in materia di oneri deducibili o detraibili nell’ambito delle attività benefiche, il DDL Beneficenza – per come è formulato attualmente – impone specifici oneri informativi in capo ai produttori e ai professionisti nei confronti dei consumatori, da un lato, e della stessa AGCM, dall’altro.
Infatti, al fine di soddisfare il diritto dei consumatori a ricevere un’adeguata informazione, i produttori e i professionisti dovranno riportare sulle confezioni dei prodotti i cui proventi (in tutto o in parte) siano in parte destinati a scopi di beneficenza le seguenti informazioni, dettate dall’Articolo 2:
- il destinatario dei proventi della beneficenza;
- le finalità a cui sono destinati i proventi; e
- l’importo complessivo destinato alla beneficenza, se predeterminato, ovvero la percentuale del prezzo di vendita o l’importo destinato alla beneficenza per unità di prodotto.
Le suddette informazioni dovranno essere altresì contenute nelle comunicazioni commerciali veicolate sia dal produttore che da ogni soggetto che pubblicizza tale prodotto, come gli influencer.
Ma ciò non basta. Infatti, prima ancora di mettere in vendita i prodotti, le informazioni dettate dall’Articolo 2 dovranno essere anticipate all’AGCM, insieme al termine entro cui sarà effettuato il versamento dell’importo destinato alla beneficenza. Inoltre, entro tre mesi dal termine del versamento, il produttore o il professionista dovranno informare l’AGCM di tale adempimento. Non è chiaro le la norma si applichi anche a operazioni di beneficenza eseguite dai brand ma non pubblicizzate come tali al pubblico.
Come anticipato, in caso di violazione delle norme del DDL Beneficenza, l’AGCM potrà sanzionare il responsabile. L’importo delle multe verrà determinato, in ogni singolo caso, sulla base del prezzo di listino di ciascun prodotto e del numero delle unità poste in vendita e sarà compreso fra 5,000 e 50,000 euro, con un possibile aumento o diminuzione fino a due terzi nei casi di maggiore o minore gravità. Addirittura, l’AGCM potrebbe anche disporre la sospensione dell’attività da un mese a un anno in caso di recidiva.
Infine, vista l’esigenza di informare compiutamente i consumatori, l’AGCM potrà provvedere alla pubblicazione, a cura e spese del produttore o del professionista, del provvedimento sanzionatorio in versione integrale o per estratto. Tendenzialmente tale pubblicazione potrebbe essere compiuta su una sezione ad hoc del sito internet del produttore o del professionista stesso, su uno o più quotidiani ma l’AGCM potrà in prevedere altri canali di comunicazione ove ritenuti maggiormente opportuni.
Per il 25 gennaio è prevista la discussione del DDL Beneficenza al Consiglio dei Ministri; quindi, non rimane altro che attendere il risultato delle interlocuzioni dell’esecutivo e il dispiegarsi del susseguente iter legislativo presso il Parlamento. Nel frattempo, su un tema simile, potrebbe interessarvi “AGCOM: nuove linee guida sugli influencer” e “Sanzione AGCM Ferragni e Balocco pratica commerciale scorretta”.