La Corte di giustizia europea nella causa Lundbeck ha emesso una decisione storica relativa alla validità degli accordi pay-for-delay relativi a brevetti e agli obblighi che ne possono derivare.
Nella recente causa C-591/16 P sul caso Lundbeck, la Corte di giustizia europea ha confermato la pronuncia della Commissione europea riguardo la sanzione, in tema di brevetti, degli accordi pay-for-delay e ha inoltre stabilito un nuovo obbligo di conservazione dei documenti in caso di indagini di settore da parte della Commissione.
Tali accordi – frequenti in ambito farmaceutico – vengono principalmente stretti tra produttori di “farmaci innovativi”, titolari di brevetti, e produttori di “farmaci generici”, allo scopo di ritardare il lancio sul mercato di alcuni medicinali equivalenti a fronte di un pagamento dei primi a favore dei secondi. Ne deriva un rischio di comportamenti opportunistici e anti-concorrenziali che possono minacciare gli equilibri del mercato.
Nella misura in cui gli accordi di composizione dei brevetti mirano a includere trasferimenti di valore da parte del detentore del brevetto alle società di prodotti generici, la decisione Lundbeck fornisce criteri per esaminare (i) se esiste una concorrenza potenziale tra i soggetti contraenti e (ii) se si può addirittura supporre un’oggettiva restrizione della concorrenza. A tal fine, le circostanze del singolo caso, in particolare l’ammontare del valore netto trasferito dal titolare del brevetto al produttore o ai produttori di generici, vengono prese in considerazione.
La decisione mette anche in risalto la centralità di un’efficiente politica di conservazione dei documenti per le aziende, in quanto può spesso essere un elemento fondamentale per la difesa nelle cause antitrust. In particolare, la CGUE fa rifermento a uno “specifico dovere di diligenza” che impone di assicurare che le informazioni che consentono di recuperare i dettagli delle attività siano conservate correttamente nei registri, in quanto i procedimenti amministrativi o giudiziari potrebbero iniziare anche a distanza di molti anni. È importante notare che in questo caso la CGUE non deriva tale “specifico dovere di diligenza” esclusivamente dai principi del diritto comunitario, potendosi così ben immaginare che tribunali e autorità della concorrenza degli Stati membri facciano riferimento alla sentenza Lundbeck in qualità di precedente.
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